Svalutazione partecipazioni non quotate: confronto effettivo tra patrimoni netti omogeneizzati (Cass. civ. Sez. V n. 4361 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deduzione dalla base imponibile della svalutazione di partecipazioni in società non quotate, il confronto tra il patrimonio netto iniziale e quello finale, ai fini dell’art. 61, comma 5, ultimo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, impone una tecnica di omogeneizzazione delle grandezze poste a confronto. Tale tecnica comporta, a seconda dei casi, il decremento del patrimonio iniziale ovvero di quello finale, in ragione del tipo di variazione intervenuta. La considerazione di variazioni patrimoniali non consacrate in un bilancio formalmente approvato non vanifica di per sé lo scopo della disciplina fiscale. Spetta al giudice del merito accertare se la variazione abbia natura obiettiva oppure sia volta a eludere l’applicazione della norma.
Il Fatto
In esito a una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava a una società contribuente un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione un maggiore imponibile ai fini Ires per l’anno di imposta 2003, irrogando le relative sanzioni. La pretesa erariale si fondava sull’indebita deduzione della svalutazione di due partecipazioni detenute dalla contribuente: dal confronto dei patrimoni netti delle società partecipate non erano emerse diminuzioni.
La società impugnava vittoriosamente l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale. Il successivo appello dell’Amministrazione era accolto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, che riteneva erroneo il riferimento del primo giudice a una bozza di bilancio anziché a un bilancio regolarmente approvato. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunziava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 1, comma 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., lamentando l’assenza di ricostruzione dei fatti di causa. Il motivo è infondato: la Corte ribadisce il principio, già espresso in Cass. n. 9745/2017, secondo cui la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti determina nullità solo se rende impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni del dispositivo. Nella specie i giudici d’appello, pur in termini succinti, avevano reso intelligibile la ratio della decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente censurava la violazione degli artt. 61 e 66, comma 1-bis, TUIR nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, per non aver la C.T.R. attribuito rilievo a una situazione patrimoniale più recente dell’ultimo bilancio di esercizio, ancorché non consacrata da delibera formale. Il motivo è fondato.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 61, comma 3, lett. b), TUIR imponeva di determinare il valore minimo delle partecipazioni riducendolo in misura proporzionale alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto tra l’ultimo bilancio approvato anteriormente all’acquisto e l’ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite. Il combinato disposto con l’art. 66, comma 1-bis, TUIR esige dunque un confronto effettivo tra patrimoni netti contabili.
Richiamando la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 20 febbraio 2004 e il principio espresso in Cass. n. 5005/2022, la Corte osserva che il confronto richiede un procedimento di omogeneizzazione, per rendere comparabili grandezze altrimenti disomogenee, considerando tutte le variazioni significative intervenute nel periodo di osservazione. La sentenza impugnata si è discostata da tali canoni, limitandosi al confronto tra bilanci formalmente approvati.
La Corte precisa che la considerazione di variazioni non consacrate in bilancio non vanifica sempre lo scopo della disciplina: possono darsi casi in cui le condizioni per la riduzione del capitale assumono natura oggettiva, senza alcuna volontà elusiva. Spetta al giudice del merito il relativo accertamento in concreto.
Quanto al terzo motivo, è fondato: i giudici d’appello hanno omesso di pronunziare sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni avanzata dalla contribuente. Il ricorso è quindi accolto nei motivi secondo e terzo, con cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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