Annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica per violazione dell’art. 10-bis (TAR Piemonte n. 1419 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di autorizzazione paesaggistica è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa e impone perciò un pieno contraddittorio procedimentale. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, imposta dall’art. 10-bis l. n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che l’amministrazione possa dimostrare in giudizio l’ineluttabilità dell’esito, con conseguente inapplicabilità della sanatoria di cui all’art. 21-octies l. n. 241/1990. La regola vale anche quando il diniego si fondi sulla qualificazione dell’intervento e sulla sua compatibilità con la disciplina urbanistica e idrogeologica, poiché una diversa qualificazione dei lavori può incidere sulla valutazione di compatibilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha acquistato nel 2013 un immobile situato nella precollina torinese, in zona soggetta a vincolo paesaggistico ex d.lgs. n. 42/2004 e a vincolo idrogeologico ex l.r. Piemonte n. 45/1989, inquadrato nella sottoclasse IIIb3 (C) dell’Allegato B delle norme del PRGC di Torino. L’edificio, in stato di abbandono, risale secondo la perizia di parte quantomeno agli anni Venti del secolo scorso.

Dopo un primo rigetto legato a una pendenza edilizia sulla recinzione del lotto e dopo l’archiviazione di una precedente iniziativa, il proprietario ha presentato una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica per il recupero funzionale a uso residenziale del rustico, qualificando l’intervento come ristrutturazione edilizia leggera. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo l’intervento incompatibile con l’art. 3.1.2, comma 30, dell’Allegato B delle NUEA. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Piemonte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto estromesso dal giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, mai interpellati dal Comune e dunque estranei al procedimento conclusosi con l’atto gravato. Ha poi respinto le eccezioni in rito del Comune, rilevando che la pretesa acquiescenza a precedenti dinieghi non incide sul giudizio, avendo quegli atti a oggetto istanze diverse per contenuto e contesto procedimentale.

Nel merito il ricorso è stato accolto sotto l’assorbente profilo procedimentale della violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. È circostanza pacifica che il diniego non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi. Il giudizio paesaggistico, osserva il TAR richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, implica l’applicazione di cognizioni tecnico-specialistiche con ampi margini di opinabilità e impone perciò un contraddittorio pieno.

Il Collegio sottolinea che, a seguito della novella introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione preventiva determina l’annullamento del provvedimento, senza che l’amministrazione possa dimostrare in giudizio che l’esito sarebbe stato identico, con conseguente inapplicabilità della sanatoria dell’art. 21-octies.

La prova di ineluttabilità risulta comunque carente. La relazione tecnica di parte contesta l’inquadramento nell’art. 4 d1.b) delle NUEA, evidenziando che l’intervento non prevede l’integrale demolizione e ricostruzione, ma il mantenimento delle murature e dei pilastri esistenti. Una diversa qualificazione dei lavori può incidere anche sulla valutazione della loro incidenza sull’assetto idrogeologico. Il diniego è stato quindi annullato ai fini del riesame, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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