Carta docente al precario: esecuzione del giudicato e limiti dell’ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 75 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente precario il diritto al beneficio economico della carta docente. Una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, il rimedio ex art. 112 e segg. cod.proc.amm. va accolto con condanna dell’Amministrazione agli adempimenti dovuti e nomina del Commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza non può tuttavia integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: è pertanto inammissibile la domanda volta a ottenere gli interessi legali quando il titolo esecutivo non li preveda e non sia stata proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia una sentenza che dichiarava il suo diritto al beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla messa a disposizione del relativo importo di € 1.500,00. La pronuncia riconosceva inoltre il diritto a una somma a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite.

Passata in giudicato la sentenza, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della parte relativa alla carta docente, rimasta inadempiuta. Ha chiesto l’ordine di provvedere entro un termine, il pagamento degli interessi legali e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., alla luce della documentazione prodotta e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi.

È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza eseguita era stata notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

In accoglimento della domanda, il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato per quanto attiene alla carta docente, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato.

Il Collegio ha invece rigettato l’istanza relativa agli interessi legali. La sentenza da eseguire nulla dispone in merito e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, come chiarito da un precedente del TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018. Né era stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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