Attestazione di conformità ex art. 136 c.p.a. per copie informatiche (TAR Lombardia n. 3016/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la certificazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza e la copia informatica della procura alle liti, estratte da originali formati su supporto analogico, devono essere prodotte in copia conforme, munite dell’attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. e dell’art. 23-bis, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. La sola deposizione telematica di un documento informatico privo di tale attestazione non soddisfa il requisito di cui all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., che richiede la produzione in copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con la prova del suo passaggio in giudicato. L’onere di regolarizzazione è soggetto a termine perentorio, con prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio successiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5260/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, chiedendo l’esecuzione delle statuizioni favorevoli. Nel costituirsi, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha sollevato eccezioni, ma il Collegio ha rilevato d’ufficio un vizio formale nella documentazione prodotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità della documentazione depositata, richiamando il disposto dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., che onera la parte ricorrente di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza e la prova del passaggio in giudicato.
Con riferimento alla certificazione di passaggio in giudicato, il Tribunale ha osservato che la stessa non è stata munita dell’attestazione di conformità prevista dal combinato disposto dell’art. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. e dell’art. 23-bis, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. Tale attestazione, resa dal difensore con l’asseverazione di cui all’art. 22, comma 2, del CAD, è condizione necessaria perché la copia informatica equivalga all’originale o alla copia conforme dell’atto.
Analogamente, è stata depositata la copia su supporto informatico della procura ad litem, estratta dall’originale formato su supporto analogico, anch’essa priva dell’attestazione di conformità. Il Collegio ha precisato che la sola deposizione telematica di un documento informatico non integra il requisito della conformità all’originale, richiedendosi invece l’asseverazione del difensore, il quale, nel compierla, assume la veste di pubblico ufficiale.
In considerazione della natura formale dell’irregolarità, il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente il termine perentorio di 10 giorni per la regolarizzazione della certificazione di passaggio in giudicato e della procura, rinviando il prosieguo della trattazione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2026.
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Nota della Redazione
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