Obbligo di comunicazione dei fatti incidenti sul servizio per il militare (TAR Piemonte n. 1414 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari militari, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010 impone al militare di dare sollecita notizia al proprio comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. L’adempimento non è soddisfatto dalla sola comunicazione dell’ingresso ritardato in servizio, quando l’evento che lo determina — la convocazione come persona informata dei fatti per fatti occorsi durante il servizio — presenti una ben maggiore incidenza sul servizio rispetto al ritardo orario. La comunicazione deve avere contenuto reale e consentire al comando di percepire la specifica ragione dell’evento; espressioni vaghe o allusive, veicolate per via informale, non integrano l’obbligo informativo. Il sindacato del giudice amministrativo sulla scelta della sanzione resta nei limiti della discrezionalità amministrativa, purché esercitata in modo razionale e proporzionato.
Il Fatto
La ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è destinataria di una sanzione disciplinare di corpo pari a tre giorni di consegna, irrogata per la violazione dell’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010, per non avere notiziato la linea di comando di fatti di rilevante incidenza per il servizio.
La vicenda riguarda una convocazione della militare presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Cuneo, per essere sentita come persona informata dei fatti su eventi occorsi in servizio. Avverso la sanzione la ricorrente propone ricorso gerarchico, respinto con provvedimento notificato nel 2024. Ricorre quindi al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento del rigetto e degli atti connessi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, il travisamento dei fatti, la falsa applicazione dell’art. 748 e la sproporzione della sanzione, non essendo mai stata in precedenza destinataria di alcun provvedimento disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un presupposto pacifico in fatto: la ricorrente è stata ascoltata come persona informata dei fatti presso un reparto diverso da quello di appartenenza, e la convocazione riguardava fatti attinenti al servizio, occorsi in un giorno in cui ella era in servizio.
La difesa della ricorrente si fonda su un messaggio di messaggistica istantanea, prodotto in giudizio, con cui ella ha avvisato il superiore della convocazione e del conseguente ingresso in ritardo. Il Tribunale riconosce che tale comunicazione è effettivamente intervenuta, ma ne rileva la insufficienza qualitativa: delle ragioni della convocazione non vi è alcuna menzione.
Il percorso argomentativo si concentra sulla corretta lettura dell’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, che impone al militare di comunicare sollecitamente al comando gli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. Secondo il Collegio, la ricorrente adotta una lettura ingiustificatamente restrittiva dell’obbligo, incentrata sul solo dato del ritardo.
Il Tribunale rileva che proprio l’ingresso ritardato era un fatto immediatamente riscontrabile e comunque incidente sul servizio; ciò non esaurisce però l’onere informativo. Essere coinvolta, ancorché come teste, in un’indagine penale per fatti occorsi durante il servizio costituisce questione di ben maggiore incidenza rispetto al ritardo di qualche ora. Le espressioni generiche e allusive contenute nel messaggio, oltre all’informalità del mezzo, non consentono di evincere la specifica ragione della convocazione, né alcuna informazione risulta fornita dopo di essa: il comando ha appreso il contenuto solo attraverso la comunicazione inoltrata dal reparto inquirente.
Il Collegio valorizza inoltre le ammissioni rese dalla ricorrente nelle memorie successive alla contestazione, ove ella ha riconosciuto di non avere comunicato l’oggetto della convocazione, giustificando l’omissione con asserite rassicurazioni verbali dei Carabinieri inquirenti, prive di qualsiasi riscontro probatorio. Ne trae conferma dell’ambiguità della condotta e della piena legittimità dell’accertamento operato dall’amministrazione, con infondatezza dei primi due motivi.
Quanto alla sproporzione della sanzione, il Tribunale osserva che la scelta del tipo di sanzione è frutto di discrezionalità amministrativa e non dipende unicamente da una eventuale recidiva, ma dall’anzianità del graduato e dal complesso della condotta, nella specie aggravata dal comportamento non lineare tenuto nelle successive fasi procedimentali. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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