Rettifica errore materiale e riassegnazione termine impugnabile autonomamente (TAR Lazio n. 4537 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rettifica per errore materiale che non si limiti alla mera correzione dell’atto ma incida sul suo contenuto sostanziale, riassegnando al destinatario il termine per adempiere all’ordine di demolizione, costituisce atto sostanzialmente sostitutivo del precedente e, come tale, è autonomamente impugnabile, a prescindere dall’autoqualificazione fornita dall’Amministrazione. La mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione da parte del proprietario non responsabile dell’abuso impone comunque all’Amministrazione di adottare l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ferma la possibilità di dedurre e provare la presentazione dell’istanza di cui all’art. 36 TUED e la non imputabilità dell’inottemperanza.
Il Fatto
Con ricorso notificato l’11 marzo 2024, alcuni soggetti, qualificati come “comproprietari non responsabili” dell’abuso edilizio, hanno impugnato la determinazione con cui Roma Capitale aveva ingiunto la rimozione o demolizione, ex art. 31 TUED, di opere realizzate in Roma, consistenti in una recinzione di circa m. 1,60 e nella pavimentazione con asfalto di un’area di circa mq 2500. Il provvedimento impugnato si presentava come “rettifica” di una precedente determina dirigenziale, la quale, per errore materiale, indicava quale oggetto una diversa via. I ricorrenti hanno dedotto l’inoperatività nei loro confronti della sanzione dell’acquisizione gratuita, l’insussistenza dell’impatto urbanistico e l’affidamento ingenerato dal decorso del tempo, nonché la titolarità di autorizzazioni commerciali per l’attività svolta sull’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in via pregiudiziale, ha esaminato la questione della sottoscrizione del ricorso con firma analogica anziché digitale. Richiamando il principio di tipicità delle nullità, ha ritenuto che il vizio integri una mera irregolarità, non avendo inciso sull’identità dei ricorrenti né sull’intellegibilità dell’atto e risultando il contraddittorio integro, essendosi la resistente difesa nel merito.
Il Collegio ha quindi affrontato d’ufficio il profilo dell’interesse ad agire, qualificando la natura dell’atto impugnato. Secondo la giurisprudenza richiamata, non assume rilievo l’autoqualificazione data dall’Amministrazione, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanziale. Nel caso di specie, il provvedimento non si è limitato a correggere l’indicazione topografica, ma ha riassegnato ai ricorrenti il termine per gli adempimenti ex art. 31 TUED: pertanto, è stato qualificato atto sostanzialmente sostitutivo del precedente, con efficacia ex nunc e immediatamente lesivo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti circa la distinzione tra proprietario responsabile e non responsabile. In base all’Adunanza Plenaria n. 16/2023, l’inottemperanza all’ordine di demolizione impone comunque l’adozione dell’atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La sanzione ablatoria è conseguenza legale dell’inottemperanza e ben può essere rappresentata già in sede di ordine di demolizione.
Quanto all’impatto urbanistico, il TAR ha richiamato il proprio precedente secondo cui la pavimentazione di spazi esterni che trasformi permanentemente il suolo, riduca la superficie filtrante e sia percepibile esteriormente, esula dal regime di edilizia libera e necessita del permesso di costruire, tanto più per la rilevante estensione dell’intervento considerato anche unitamente alla recinzione. Il decorso del tempo non genera alcun affidamento legittimo, trattandosi di atti dovuti che prescindono dall’attuale possesso e dalla qualità di autore materiale dell’abuso. Infine, le autorizzazioni commerciali non valgono a sanare la carenza dei titoli edilizi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.