Annullato il diniego di condono in contraddittorietà con la delibera di permuta (TAR Toscana n. 1737 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, il provvedimento con cui l’amministrazione nega il condono edilizio per carenza dell’atto di disponibilità del suolo su cui insiste la costruzione, quando lo stesso ente locale abbia in precedenza approvato una deliberazione consiliare di permuta dei terreni finalizzata proprio a risolvere le questioni emerse nel procedimento di sanatoria. L’articolazione amministrativa che adotta il diniego può discostarsi dall’atto dell’organo di indirizzo solo previa rimozione in autotutela della deliberazione, ovvero all’esito negativo del procedimento da essa avviato. Ne consegue che il procedimento di condono deve essere concluso solo dopo la definizione del sub procedimento incidentale di permuta.
Il Fatto
Nel 1968 un ente religioso effettuava una permuta con il Comune di Firenze su alcuni appezzamenti di terreno adiacenti all’edificio di culto. In occasione di successivi lavori di ristrutturazione, un locale veniva realizzato per errore in piccola parte su area di proprietà comunale confinante.
Nel 1987 l’ente presentava domanda di condono edilizio per sanare un ampliamento di pochi metri quadri e alcune modifiche. Il Comune, con preavviso di diniego del 2019, rilevava l’errore di edificazione su suolo comunale. Nel 2010 il Consiglio comunale approvava la permuta dei terreni, previo allineamento del P.R.G. e determinazione del valore dei beni. Con provvedimento del 2021 l’ente locale negava comunque il condono per carenza dell’atto di disponibilità del proprietario. L’ente impugnava il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e ravvisa il vizio di contraddittorietà tra il diniego impugnato e la deliberazione con cui lo stesso ente, tramite l’organo di indirizzo, aveva approvato la proposta di permuta. Da tale atto emerge la volontà dell’amministrazione di procedere alla permuta proprio per risolvere le problematiche emerse in sede di procedimento di condono.
Il diniego, fondato sull’assenza dell’atto di disponibilità richiesto dall’art. 32 della legge n. 47/1985, risulta quindi adottato in contrasto con la precedente determinazione consiliare. La struttura amministrativa che ha emanato il provvedimento negativo avrebbe potuto legittimamente procedere in tal senso solo se fosse stata prima rimossa in autotutela la deliberazione consiliare, oppure se il procedimento da essa avviato si fosse concluso in senso negativo, ad esempio per impossibilità di realizzare le condizioni ivi indicate.
Sotto il profilo dell’effetto conformativo, il Collegio precisa che il procedimento di condono dovrà essere concluso solo all’esito del sub procedimento incidentale di permuta dei terreni, avviato con la deliberazione consiliare. La decisione non anticipa quindi l’esito della sanatoria, ma vincola l’amministrazione al rispetto della sequenza procedimentale corretta.
Il Tribunale pone inoltre a carico di entrambe le parti l’onere di azionare ogni rimedio stragiudiziale e giudiziale per rimuovere l’inerzia pluriennale che caratterizza il sub procedimento di permuta, richiamando il carteggio e la bozza di permuta prodotti in giudizio. Il diniego viene pertanto annullato. La peculiarità della vicenda e la contumacia dell’ente locale giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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