Cessata la materia del contendere per giudicato ottemperato in corso di causa (TAR FVG n. 398 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per l’esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm. non è preclusa dall’ottemperanza già realizzatasi, purché la domanda sia stata avanzata prima che l’Amministrazione si conformasse al comando giudiziale. Qualora, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ottemperi alla sentenza passata in giudicato, la materia del contendere deve ritenersi cessata. La declaratoria di cessazione non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, comprensiva del rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Udine, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al provvedimento, sicché la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., al fine di ottenere l’integrale esecuzione del giudicato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio. Nel corso del procedimento, l’Amministrazione ottemperava alla sentenza, adempiendo a quanto statuito dal giudice del lavoro, ancorché successivamente alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha rilevato che l’Amministrazione aveva nel frattempo ottemperato al giudicato, sebbene dopo la proposizione della domanda giudiziale. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse della ricorrente alla definizione nel merito del giudizio, con consequenziale dichiarazione di cessata la materia del contendere.
Il Collegio ha precisato che l’ottemperanza sopravvenuta, realizzatasi in corso di causa, non incide sulla regolazione delle spese del giudizio, atteso che la proposizione del ricorso era comunque giustificata dall’inadempimento dell’Amministrazione al momento dell’instaurazione del giudizio. L’Amministrazione soccombente in senso sostanziale è stata pertanto condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, oltre accessori di legge.
Il Collegio ha altresì disposto il rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa, nonché la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. La pronuncia si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo lo schema tipico dei giudizi di ottemperanza definiti senza statuizione sul merito del rapporto sottostante.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.