Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 733 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di un credito retributivo, è azionabile dinanzi al giudice amministrativo con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione opera l’amministrazione tenuta all’adempimento, secondo l’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. L’accertata inerzia dell’amministrazione, che non provi l’avvenuta esecuzione, impone al giudice di ordinare l’adozione degli adempimenti satisfattivi entro termine perentorio. Per il caso di perdurante inottemperanza, va nominato un commissario ad acta, con compenso posto a carico dell’amministrazione debitrice e liquidato sin d’ora.

Il Fatto

La ricorrente, già dipendente di una comunità montana, ha ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto al compenso per l’attività prestata tra il giugno 2013 e il giugno 2014, con condanna dell’ente al pagamento di un importo determinato e delle spese di lite. La pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, in sede di lavoro, che ha rigettato l’impugnazione e condannato l’ente appellante alle ulteriori spese.

Passata la sentenza in giudicato, e attestato il relativo passaggio con certificazione dell’ufficio competente, l’amministrazione non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’ente, ritualmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica della propria competenza, affermata ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., in ragione del luogo in cui opera l’amministrazione tenuta all’adempimento. Passa poi all’ammissibilità del rimedio, riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare, accertato mediante idonea certificazione, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Nessun dubbio residua, secondo il Collegio, sulla riconducibilità di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato tra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con l’ottemperanza. La norma richiamata è infatti dettata proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Sul merito, il ricorso è fondato. L’amministrazione resistente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto. Tale inerzia processualmente non contestata fonda l’accoglimento.

Il Tribunale ordina pertanto all’ente di dare esecuzione al giudicato, adottando gli adempimenti necessari e riconoscendo gli importi nelle misure indicate nelle pronunce, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione. Per il caso di inottemperanza ulteriore, nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina, o un funzionario da lui delegato, con compenso liquidato sin d’ora in misura determinata e posto a carico dell’amministrazione, salvo conguaglio. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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