Difetto di giurisdizione sulle note di credito emesse dalle strutture accreditate (TAR Lazio n. 134 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la spettanza delle somme pretese dalle aziende sanitarie a titolo di note di credito, conseguenti all’esito dei controlli esterni sulle prestazioni rese dalle strutture private accreditate, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Esse, infatti, si collocano a valle del rapporto concessorio di pubblico servizio e non involgono l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali dell’amministrazione, ma solo l’accertamento tecnico della quantificazione economica delle prestazioni lecitamente rese. Il giudice amministrativo difetta dunque di giurisdizione ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando estranea al thema decidendum ogni valutazione di legittimità dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Una casa di cura privata convenzionata ha impugnato due note con le quali l’azienda sanitaria di riferimento ha sollecitato l’emissione di note di credito in suo favore, ai sensi dell’art. 12 del contratto di budget 2022-2024. La seconda nota rettificava una precedente richiesta conseguente all’esito di controlli esterni non concordati sulle prestazioni rese per assistenza acuti negli anni 2011-2015.
La struttura ha dapprima proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato; l’azienda sanitaria ha opposto richiesta di decisione in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, e la causa è stata trasposta davanti al TAR. Nel merito si è difesa l’azienda sanitaria, sostenendo che la delibera regionale del 28 febbraio 2024 aveva sospeso i soli commi 10 e 11 dello schema contrattuale e non il comma 9, base giuridica dell’emissione delle note di credito. Si è costituita anche la Regione, eccependo il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La questione è stata segnalata all’udienza del 3 dicembre 2025, con concessione di termini a difesa e rinvio all’udienza dell’11 febbraio 2026.
Il Tribunale ha rilevato che la domanda della ricorrente non verte sull’annullamento delle norme regionali che disciplinano in via generale la determinazione del corrispettivo delle prestazioni rese in regime concessorio, né sull’assetto dei relativi controlli. Il petitum si incentra, invece, sulla dedotta non correttezza dei calcoli operati dall’azienda sanitaria all’esito delle specifiche attività di controllo e, in definitiva, sulla spettanza o meno delle somme pretese.
Tale domanda esula dalla giurisdizione amministrativa, perché non viene in questione l’esercizio di una potestà pubblicistica discrezionale, ma soltanto la quantificazione in termini economici delle prestazioni lecitamente rese nel quadro del rapporto concessorio. Il collegio richiama la giurisprudenza secondo cui le controversie relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non facendo parte del thema decidendum alcun profilo legato all’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali (Cass. civ., Sez. Un., n. 1602 del 2022; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 3473 del 2023).
Tali controversie si collocano a valle del rapporto concessorio, hanno ad oggetto gli esiti del controllo sull’attività esercitata e pongono in discussione un accertamento tecnico, non una valutazione discrezionale dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di giudizio tra le parti costituite sono state compensate.
Nota della Redazione
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