Annullata l’ingiunzione di rimessa in pristino su immobile privo di vincolo culturale (TAR Sicilia n. 1095 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la soprintendenza ingiunge al privato la rimessa in pristino e il restauro di un immobile è illegittimo per eccesso di potere per travisamento del fatto quando l’immobile non è sottoposto ad alcun vincolo di interesse culturale al momento dell’avvio dell’intervento edilizio. L’avvio del procedimento di verifica dell’interesse culturale relativo ad una sola porzione del complesso non estende il regime di cautela alle restanti porzioni di proprietà privata. Gli effetti di tutela indiretta derivanti dall’avvio del procedimento non sono opponibili agli interventi precedentemente avviati e regolarmente assentiti sul versante edilizio.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di immobili situati al terzo e quarto piano di un edificio facente parte di un ex convento. Su tali immobili avviava lavori di completamento degli interni e delle facciate in forza di un permesso di costruire del 2021, seguito da una variante progettuale del 3 marzo 2025.

Con ordinanza del 25 marzo 2025 la Soprintendenza ingiungeva alla parte privata di inoltrare, entro trenta giorni, rilievo grafico e fotografico dello stato dei luoghi, progetto di rimessa in pristino e restauro per gli interventi in copertura e sui prospetti. La ricorrente impugnava il provvedimento lamentando, tra l’altro, la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, il travisamento del fatto per assenza di vincolo e la violazione delle norme del codice dei beni culturali. Con ordinanza cautelare veniva disposto un incombente istruttorio sulla sussistenza di vincoli sulla porzione privata e sulla sua compenetrazione con quella demaniale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal secondo motivo di ricorso, di portata sostanziale, perché dal suo accoglimento deriverebbe piena soddisfazione della situazione giuridica soggettiva dedotta. Il motivo è fondato.

La porzione del complesso monumentale di proprietà della ricorrente non risulta sottoposta ad alcun vincolo di interesse culturale al momento dell’inoltro della variante al titolo edilizio originario, cioè al 5 marzo 2025. L’istruttoria disposta dal Tribunale ha accertato che l’amministrazione ha avviato d’ufficio il procedimento di verifica dell’interesse culturale con nota del 2 febbraio 2026, dunque in data indubbiamente successiva all’adozione del provvedimento impugnato, che era invece giustificato in ragione di un supposto e precedente vincolo.

Tale nota è stata notificata a tutti i proprietari delle porzioni private del complesso, ma gli effetti di tutela indiretta che ne derivano non sono opponibili agli interventi precedentemente avviati e già assentiti sul versante edilizio dal competente ente comunale. La relazione di accompagnamento del 3 febbraio 2026 ha confermato che l’avvio del procedimento di verifica del 2018 ha riguardato unicamente la porzione di convento di proprietà demaniale, non già quella dei privati.

Ne consegue che l’ingiunzione di rimessa in pristino è stata adottata con eccesso di potere per travisamento del fatto. Non può sostenersi che il regime di cautela derivante dall’avvio del procedimento relativo alla porzione demaniale si estenda all’intero complesso: se l’amministrazione avesse inteso verificare il pregio dell’intero immobile, avrebbe avviato il procedimento già nel 2018 e non sarebbe stato necessario attivarne uno nuovo nel 2026.

L’accoglimento del secondo motivo, di portata sostanziale, consente di assorbire i restanti motivi, perché dal loro virtuale accoglimento discenderebbe un effetto conformativo inferiore rispetto a quello derivante dal positivo vaglio del motivo esaminato, secondo il principio di diritto affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2015. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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