Poteri del commissario ad acta e spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 2801 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, in caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Le spese relative ad atti successivi al giudicato sono dovute solo in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza e vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite; non sono dovute le spese di precetto, riconducibili alla libera scelta del creditore di avvalersi dell’esecuzione forzata. La penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è misura discrezionale e può essere respinta per iniquità.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente e condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma in suo favore, oltre accessori.
Il titolo è stato notificato al Ministero e non impugnato con appello. Decorso inutilmente il termine previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania verifica anzitutto la ritualità dell’azione, proposta nel rispetto dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza è stata notificata al Ministero e non è stata appellata, come attestato dalla cancelleria. Risulta inoltre ampiamente trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il Ministero non ha offerto prova dell’adempimento. Il ricorso è quindi accolto e viene ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un Dirigente designato dal competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento e agli atti consequenziali, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a spese dell’Amministrazione inadempiente.
Sul regime delle spese successive al giudicato, il TAR richiama un consolidato orientamento: sono dovute solo le spese relative alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della sentenza, nonché agli atti accessori funzionali all’introduzione dell’ottemperanza. Non sono dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ., né quelle di procedure esecutive non satisfattive. Il creditore può scegliere liberamente tra esecuzione civile e ottemperanza, ma, optando per la seconda, non può pretendere il rimborso delle spese degli atti di precetto.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto, anche in ragione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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