Canna fumaria su parte comune: non serve l’assenso condominiale preventivo (TAR Sicilia n. 1091 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La collocazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio condominiale, quando è connessa all’uso normale della cosa comune e non pregiudica il decoro architettonico né la staticità dello stabile, rientra tra le facoltà riconosciute dall’art. 1102, comma 1, cod. civ. e non è subordinata al previo assenso dell’assemblea condominiale. Ne consegue che l’assenso condominiale non costituisce presupposto per il rilascio del titolo edilizio, perché il potere dell’Amministrazione è rigidamente vincolato alla sola verifica dei requisiti fissati dalla disciplina edilizia. La clausola con cui il privato abbia spontaneamente subordinato l’intervento all’acquisizione di tale assenso resta irrilevante. Il pregiudizio al decoro architettonico deve essere allegato e provato da chi lo eccepisce.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’autofficina gestita in locali in locazione situati nel seminterrato di uno stabile condominiale, ha presentato una S.C.I.A. edilizia per collocare due canne fumarie sulla facciata di retroprospetto, necessarie a smaltire i fumi dell’attività di verniciatura.

Dopo un primo assenso dell’assemblea, il condominio ha successivamente revocato l’autorizzazione, assumendo la nocività dei manufatti per il decoro architettonico. Il Comune ha quindi dichiarato l’inefficacia della segnalazione e fatto divieto di iniziare o proseguire l’intervento. Il ricorrente ha impugnato tali determinazioni, ottenendo in sede cautelare l’accoglimento dell’istanza con l’ordinanza n. 690/2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, applicabile in Sicilia per effetto dell’art. 1 legge reg. n. 16/2016, secondo cui il titolo edilizio è rilasciato al proprietario o a chi abbia titolo per richiederlo. Per le opere su area in proprietà condominiale occorre di regola anche l’assenso degli altri comproprietari.

Tale assenso, tuttavia, non è più necessario quando l’intervento, pur incidendo su parti comuni, sia connesso all’uso normale della cosa comune, ai sensi dell’art. 1102, comma 1, cod. civ.. Il Tribunale richiama sul punto il C.G.A.R.S. n. 392 del 2023, relativo a una fattispecie analoga di installazione di canna fumaria, e le conformi TAR Sicilia n. 2036 del 2024 e TAR Campania n. 2942 del 2023.

Il Collegio respinge l’argomento del condominio secondo cui l’assenso sarebbe imprescindibile perché la stessa S.C.I.A. vi aveva subordinato l’intervento. Il potere amministrativo è vincolato e i requisiti del titolo si individuano solo nella disciplina edilizia, non nelle considerazioni del richiedente, come ribadito dal Cons. Stato n. 4893 del 2025.

Quanto al decoro architettonico, il Tribunale ne richiama la nozione elaborata dalla Cass. civ. n. 6341 del 2000: l’estetica data dall’insieme delle linee e strutture che imprimono al fabbricato una fisionomia armonica. L’appoggio di una canna fumaria sul retroprospetto comporta un mutamento delle linee originarie, ma non lede di per sé il decoro se non si riflette negativamente sull’insieme armonico dello stabile. Nel caso concreto la dedotta lesione è rimasta sfornita di riscontro probatorio: l’altezza dei manufatti supera di appena metri 1,50 quella dell’edificio, alto circa metri 40,00, e nulla di specifico è stato osservato sull’inserimento armonico nel prospetto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento delle determinazioni gravate e condanna delle parti soccombenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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