Ottemperanza per la Retribuzione Professionale Docenti ai supplenti (TAR Liguria n. 332 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’actio iudicati è fondata quando l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non contesti l’inadempimento e non assolva all’onere probatorio di dimostrare l’avvenuta esecuzione degli obblighi derivanti dal titolo esecutivo giudiziale. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme liquidate nel giudicato entro un termine assegnato, nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Le ricorrenti, insegnanti non di ruolo con contratti a tempo determinato, agivano per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., del 28 ottobre 2024, n. 1029, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva accertato il loro diritto a percepire l’emolumento denominato “Retribuzione Professionale Docenti”, previsto dall’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riferimento alle supplenze svolte in specifici anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre accessori.

Il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non aveva tuttavia provveduto all’adempimento. Le ricorrenti notificavano pertanto la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 8 novembre 2024, avviando il giudizio di ottemperanza dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’avvenuto decorso del termine di grazia di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato il titolo esecutivo in data 8 novembre 2024. Il requisito procedurale è stato ritenuto soddisfatto.

Nel merito, il TAR ha rilevato che il Ministero, pur essendosi costituito, non aveva svolto alcuna contestazione circa l’avvenuto adempimento. Tale atteggiamento processuale ha determinato il mancato assolvimento dell’onere della prova a carico dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., circa la dimostrazione di avere già dato esecuzione alle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato.

Ritenuta fondata l’actio iudicati, il giudice amministrativo ha ordinato all’Amministrazione scolastica di compiere gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, con pagamento delle somme liquidate nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempienza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna secondo il criterio della soccombenza, richiamando il principio della assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247). L’importo è stato liquidato forfettariamente, tenuto conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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