Annullamento dell’interdittiva e obbligo di aggiornamento antimafia del prefetto (Cons. Stato n. 6646 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impresa destinataria di un’interdittiva antimafia annullata con sentenza passata in giudicato conserva un interesse concreto e attuale all’aggiornamento della propria posizione antimafia e, in particolare, alla rimozione dell’annotazione di “impresa sottoposta a controllo giudiziario” dall’elenco dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. L’annullamento giurisdizionale produce effetti caducatori, ripristinatori e conformativi: rimuove retroattivamente il provvedimento negativo e gli effetti connessi, come se non fossero mai prodotti, e impone all’amministrazione la riedizione del potere. Il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 resta autonomo e non viene travolto dall’annullamento dell’interdittiva, ma l’iscrizione con quella dicitura mantiene uno stigma reputazionale potenzialmente pregiudizievole. La Prefettura è quindi tenuta ad aggiornare l’informazione ai sensi dell’art. 91, co. 5, d.lgs. n. 159/2011, senza che ciò comporti un diritto soggettivo alla liberatoria piena.

Il Fatto

La società appellante si è vista negare dalla Prefettura l’iscrizione nella white list provinciale con un provvedimento del febbraio 2024. Nelle more del giudizio, ha ottenuto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione misure di prevenzione, l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011; la Prefettura ha poi disposto l’iscrizione con l’annotazione “impresa sottoposta a controllo giudiziario”.

Con sentenza n. 930 del 5 febbraio 2025, il TAR Campania ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della Prefettura. Passata in giudicato la pronuncia, la società ha chiesto l’aggiornamento della posizione antimafia e la liberatoria senza annotazioni. La Prefettura ha replicato che il riesame sarebbe stato disposto solo alla scadenza del controllo giudiziario. Il TAR Campania, con sentenza n. 7207 del 7 novembre 2025, ha dichiarato inammissibili il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti per difetto di interesse. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla autonomia tra il giudizio di impugnazione dell’interdittiva e il controllo giudiziario, affermata dalle Adunanze Plenarie nn. 6, 7 e 8 del 2023: nessun rapporto di pregiudizialità sussiste tra i due procedimenti, stante la diversa funzione, statica l’una e dinamica di risanamento l’altra, e gli effetti sospensivi previsti dall’art. 34-bis, co. 7, d.lgs. n. 159/2011. Tale assetto è confermato dalla Corte cost. n. 109 del 2025 e dalla Cass. pen., Sez. Un., n. 21077 dell’8 giugno 2026.

Il Collegio esamina poi gli effetti del giudicato annullatorio: la rimozione retroattiva del diniego e di ogni valutazione sfavorevole ai fini antimafia comporta il ripristino della piena capacità giuridica dell’impresa, secondo la nozione di incapacità parziale e tendenzialmente temporanea delineata dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011. La questione centrale, però, attiene all’interesse ad agire in sede di ottemperanza.

La Corte ritiene che la sola iscrizione con l’annotazione di controllo giudiziario, pur non impedendo sul piano operativo la contrattazione con la P.A., sia foriera di uno stigma reputazionale idoneo a incidere sui rapporti commerciali, finanziari e creditizi. Quel riferimento rimanda alla previa adozione di un’interdittiva e mantiene un pregiudizio reputazionale. Ne deriva l’interesse irrefutabile dell’impresa alla restituzione alla piena e libera concorrenza.

Sul piano del controllo giudiziario, il Consiglio chiarisce che l’annullamento dell’interdittiva non ne determina il travolgimento automatico, difettando una specifica previsione normativa; sarà l’impresa a poterne chiedere la revoca al giudice della prevenzione. Quanto all’obbligo dell’amministrazione, dal combinato disposto degli artt. 86, co. 2, e 91, co. 5, d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 112, co. 1, c.p.a. discende la doverosità dell’aggiornamento, ma non un diritto soggettivo alla liberatoria piena: la nuova valutazione deve fondarsi su un compendio istruttorio aggiornato, rispettando il principio del “one shot” temperato di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, senza valorizzare elementi già giudicati carenti.

L’appello è quindi accolto; è dichiarato l’obbligo della Prefettura di rideterminarsi sull’istanza entro 60 giorni, espungendo nelle more ogni annotazione contrastante con il giudicato. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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