Ottemperanza per il mancato pagamento della carta docente: condanna al versamento entro novanta giorni (TAR Lombardia n. 3747 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione debitrice, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.). Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, condizione per l’avvio dell’azione di recupero coattivo, non osta all’accoglimento del ricorso per ottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Rimasta inadempiuta l’Amministrazione, il creditore proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. L’Amministrazione si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato la questione della validità della procura alle liti, già oggetto dell’ordinanza n. 504/2026 con cui era stato concesso il beneficio dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm. Il Collegio aveva rilevato che la procura speciale, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, era carente degli elementi identificativi della controversia, requisito di ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. Il deposito della nuova procura, effettuato dal ricorrente in data 8 febbraio 2026, ha sanato il vizio, consentendo la prosecuzione del giudizio.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa azionata risultava sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contestata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il TAR ha accertato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli accessori di legge e degli interessi maturati, precisando che i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ.
La Corte ha ricordato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione satisfattiva, e ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, escludendo ogni compenso per l’attività commissariale in quanto rientrante nei compiti istituzionali del funzionario preposto alla gestione della spesa pubblica.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, determinata tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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