Annullamento di diritto delle partite di ruolo e validità del titolo impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 24904 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento di diritto delle partite di ruolo previsto dall’art. 1, comma 540, legge n. 228/2012 consegue al mancato invio, entro duecentoventi giorni, della comunicazione sull’esito dell’istanza di sospensione legale della riscossione. Esso colpisce il ruolo formato per la riscossione coattiva, non il titolo giuridico che ne è il fondamento. Ne deriva che l’ente creditore può iscrivere nuovamente a ruolo gli importi, se il titolo impositivo è ancora valido. Non è configurabile alcun conflitto di giudicati tra la sentenza che abbia annullato le partite di ruolo in applicazione della citata disposizione e il giudicato formatosi sugli avvisi di accertamento presupposti, poiché i due giudizi hanno oggetto diverso: l’uno riguarda gli atti della riscossione, l’altro la pretesa tributaria sostanziale.
Il Fatto
L’agente per la riscossione notificava al contribuente un’intimazione di pagamento per un importo complessivo che comprendeva contributi previdenziali e somme derivanti da due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2007 e 2008, come rideterminate da una sentenza di secondo grado passata in giudicato.
Il contribuente impugnava l’intimazione e le precedenti intimazioni, ottenendo ragione in primo grado. Il giudice di appello, con la sentenza impugnata, riteneva che una successiva pronuncia della medesima Corte di Giustizia Tributaria avesse annullato gli avvisi di accertamento prodromici e che, sussistendo un contrasto di giudicati, dovesse prevalere quello cronologicamente posteriore. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e censura l’interpretazione del giudicato operata dal giudice tributario. Il percorso argomentativo muove dalla corretta individuazione dell’oggetto del giudizio definito dalla pronuncia più recente: esso concerneva unicamente l’impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e non gli avvisi di accertamento presupposti delle intimazioni.
Su tali avvisi si era invece formato il giudicato con una precedente sentenza della stessa Corte regionale, che aveva rideterminato la pretesa nella misura del 44% del maggior imponibile accertato, con i conseguenti sgravi parziali.
Il passaggio decisivo riguarda la portata dell’art. 1, comma 540, legge n. 228/2012. La norma prevede l’annullamento di diritto delle partite di ruolo rispetto alle quali l’ente creditore non abbia risposto nel termine di duecentoventi giorni all’istanza di sospensione. Ciò che viene annullato è il ruolo, ossia l’atto con cui l’Amministrazione avvia la riscossione coattiva, non il titolo giuridico che ne costituisce il fondamento.
Da qui la conseguenza operativa: dopo l’annullamento delle partite di ruolo, l’ente creditore può iscrivere nuovamente a ruolo se il titolo impositivo è ancora valido. Nel caso concreto, il titolo era rappresentato dalla sentenza di secondo grado passata in giudicato, che aveva definito la pretesa per gli anni 2007 e 2008 e ne consentiva la riscossione nel termine di prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ.
Il giudice tributario non avrebbe potuto ritenere annullati gli avvisi di accertamento, poiché il procedimento ex art. 1, comma 540, riguarda gli atti della riscossione e non gli atti impositivi definitivi. Escluso il conflitto di giudicati, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.
Nota della Redazione
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