Somministrazione a termine: causali generiche e controllo di effettività (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24906 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di lavoro a termine, la specificità della causale sussiste quando gli elementi indicati nel contratto consentono di identificare e rendere verificabile l’esigenza aziendale che legittima la clausola, senza imporre al datore di lavoro l’onere di formalizzare la temporaneità dell’esigenza. Riferimenti generici a un incremento o a punte di più intensa attività non sono di per sé sufficienti se privi dei dati di conoscenza (mansioni, ambito territoriale, periodo, programma di lavoro) che ne permettono il controllo. Spetta al giudice di merito valutare ogni elemento ritualmente acquisito, compresi gli accordi collettivi, ai fini del riscontro delle ragioni addotte. Una giustificazione ex post non colma la genericità originaria della causale.
Il Fatto
La società utilizzatrice conferiva presso di sé prestazioni di lavoro tramite contratti di somministrazione e corrispondenti contratti a tempo determinato, svolti nell’arco di un quadriennio. Il lavoratore agiva per far dichiarare l’illegittimità del termine apposto a quei contratti.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Napoli, in riforma, accoglieva il ricorso del lavoratore, reputando generiche le causali giustificative dei contratti di somministrazione e dei connessi contratti a termine. Avverso la sentenza di appello la società proponeva ricorso per cassazione, resistito dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la somministrazione si distingue dal contratto a tempo determinato e che le causali indicate erano conformi ai requisiti normativi, non essendo temporaneità ed eccezionalità caratteristiche del relativo regime. Il motivo è rigettato.
La Corte richiama il principio per cui la specificità della ragione giustificatrice ricorre quando gli elementi contrattuali permettono di identificare e rendere verificabile l’esigenza aziendale, senza obbligare il datore a formalizzare la temporaneità dell’esigenza (Cass. n. 208 del 2015). Spetta al giudice valutare ogni elemento acquisito, compresi gli accordi collettivi, per dare riscontro alle ragioni indicate per iscritto (Cass. n. 10033 del 2010).
Il riferimento a una intensificazione dell’attività, se accompagnato da altri dati di conoscenza — mansioni, ambito territoriale, periodo, ulteriori elementi — può consentire di individuare la ragione organizzativa e il controllo della sua effettività e inerenza all’assunzione. Il principio è già affermato per clausole analoghe nella somministrazione a termine, come «picchi di produzione» (Cass. n. 15076 del 2016) e «punte di intensa attività» (Cass. n. 2521 del 2012, Cass. n. 8120 del 2013, Cass. n. 21001 del 2014), ed è applicabile anche al contratto a termine (Cass. n. 5379 del 2018). Il giudice del merito può usare tutti i dati risultanti dal contratto, valutando se il riferimento a un’intensificazione consenta l’individuazione della ragione e il controllo della sua effettività e del rapporto causale con l’assunzione (Cass. nn. 6944 e 24842 del 2018; Cass. n. 77 del 2019).
La Corte ricorda altresì che, in tema di somministrazione irregolare, il meccanismo dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, ratione temporis applicabile, comporta il subentro dell’utilizzatore nei rapporti costituiti e gestiti dal somministratore, con imputazione degli atti compiuti dall’interponente, che restano validi nei limiti di compatibilità con le norme inderogabili (Cass. n. 19114 del 2023).
La sentenza impugnata ha effettuato la verifica secondo tali principi e, secondo un apprezzamento di merito insindacabile, ha rilevato che una giustificazione ex post dell’esigenza produttiva non poteva colmare l’estrema genericità della causale, priva di riferimenti al programma di lavoro e alle specifiche esigenze produttive. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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