Annullamento d’ufficio del permesso di costruire oltre il termine di diciotto mesi: il difficile equilibrio tra autotutela e affidamento (TAR Puglia n. 625 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio è legittimo solo se avviene entro il termine perentorio di diciotto mesi dal rilascio, salvo che ricorra la fattispecie derogatoria delle false rappresentazioni dei fatti accertate con sentenza passata in giudicato. La nozione di falsa rappresentazione non coincide con la mera incompletezza documentale, ma presuppone un contributo causale attivo del privato nella formazione dell’errore dell’Amministrazione. Ove l’errore sia imputabile all’apparato amministrativo, non può configurarsi il dolo del richiedente. L’annullamento d’ufficio a distanza di quattordici anni dal rilascio impone, inoltre, un onere motivazionale rafforzato sull’attualità e concretezza dell’interesse pubblico, da valutare alla luce del quadro normativo vigente, non potendosi fare ricorso a formule tautologiche.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva annullato in autotutela, a distanza di quattordici anni dal rilascio, il permesso di costruire del 2005 per una casa rurale, richiamando l’erronea indicazione dei vincoli paesaggistici gravanti sull’area. Il provvedimento si basava sulle risultanze di un giudizio penale che aveva accertato incidentalmente l’illegittimità dei titoli.

La parte ricorrente deduceva, tra i vari motivi, la violazione del termine perentorio di diciotto mesi per l’esercizio dell’autotutela, l’insussistenza di un interesse pubblico attuale e il falso presupposto, essendo stato l’errore sui vincoli determinato dall’Amministrazione stessa.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. In via preliminare, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del richiamo al giudicato penale, osservando che la sentenza di estinzione del reato per prescrizione non contiene accertamenti di merito vincolanti e che le risultanze della sentenza emessa nei confronti del tecnico comunale non hanno formato giudicato tra le parti.

Nel merito, il Collegio ha affermato che la questione centrale non è se il titolo fosse viziato, ma se l’Amministrazione potesse ancora rimuoverlo alla data del provvedimento. Il potere di autotutela era stato esercitato ben oltre il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, norma applicabile nel testo vigente alla data di avvio del procedimento.

Quanto all’eccezione basata sulle false rappresentazioni del privato, il TAR l’ha respinta, precisando che il richiedente aveva indicato cosa intendesse realizzare e dove, mentre era onere dell’Amministrazione verificare la compatibilità con la disciplina vigente. La circostanza che il vincolo non risultasse cartografato nel PUTT/P ma solo in un allegato testuale aveva indotto in errore gli stessi istruttori, rendendo l’errore interamente imputabile all’apparato amministrativo. In presenza di un errore amministrativo non può configurarsi il dolo necessario per le dichiarazioni mendaci.

Il TAR ha, altresì, disatteso il tentativo del Comune di introdurre in giudizio la difformità tipologica dell’opera come ulteriore falsa rappresentazione, trattandosi di motivazione postuma. Ha inoltre accolto la doglianza sul difetto di motivazione dell’interesse pubblico, ritenendo tautologico il richiamo alla tutela del territorio e rilevando che la sopravvenienza del PPTR, che ha trasformato il vincolo di inedificabilità assoluta in vincolo relativo, avrebbe imposto una verifica sull’attualità dell’interesse alla rimozione.

Il Collegio ha, infine, precisato che l’annullamento del provvedimento comporta il ripristino dell’efficacia del titolo ma non trasforma in legittimo il manufatto. La conservazione dell’opera per mancata attivazione dei poteri repressivi non produce effetti sananti, e il privato che la mantiene in area a rischio assume su di sé la relativa responsabilità, ferma la possibilità per l’Amministrazione di intervenire con provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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