Strumenti compensativi per DSA e legittimità della prova scritta concorsuale (TAR Lombardia n. 860 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione dei tempi aggiuntivi e degli strumenti compensativi in favore del candidato affetto da disturbo specifico dell’apprendimento, che abbia ritualmente e tempestivamente inoltrato la richiesta con idonea certificazione sanitaria all’indirizzo indicato dall’Amministrazione, integra violazione della disciplina posta a tutela dei soggetti con DSA e vizia la legittimità della prova scritta sostenuta. Il vizio si ripercuote sugli atti che hanno precluso al candidato il prosieguo della procedura concorsuale. L’ammissione con riserva, anche quando il candidato abbia superato le prove, non fa venir meno l’interesse al ricorso nel merito, poiché tale ammissione resta subordinata all’accertamento della fondatezza delle sue ragioni. Non sussiste cessazione della materia del contendere quando gli atti satisfattivi siano stati adottati in mera esecuzione di un’ordinanza cautelare e non per spontanea revoca dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10 dicembre 2024 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria. Affetto da disturbo specifico dell’apprendimento, ha chiesto di fruire degli strumenti compensativi e dei tempi aggiuntivi per la prova scritta, trasmettendo la documentazione sanitaria all’indirizzo di posta indicato dall’Amministrazione.
Il punteggio conseguito, pari a 68 su 100, è risultato inferiore alla soglia di 70 necessaria per il superamento. Il ricorrente ha impugnato la mancata predisposizione delle misure compensative e gli atti conseguenti. In sede cautelare il Consiglio di Stato, all’esito di istruttoria, ha accolto l’appello, disponendo la ripetizione della prova secondo modalità conformi alla legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare: la sussistenza dell’interesse al ricorso. Secondo l’orientamento consolidato, l’ammissione con riserva, anche quando il candidato abbia superato le prove e risulti vincitore, è provvedimento cautelare che non fa venir meno l’interesse alla definizione nel merito, restando subordinata alla verifica delle ragioni del ricorrente. Diversamente, una sentenza favorevole sopraggiunta a procedura esaurita sarebbe inutiliter data.
Il Tribunale esclude la cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’Amministrazione ha convocato il ricorrente per la prova solo in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, senza revocare spontaneamente i provvedimenti impugnati. L’adozione non spontanea dell’atto conseguenziale ha rilevanza provvisoria e non soddisfa in modo pieno e irretrattabile l’interesse azionato.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il primo motivo. L’istruttoria disposta in appello ha chiarito che il ricorrente ha richiesto le misure compensative, con particolare riferimento ai tempi aggiuntivi, corredando la domanda di idonea certificazione trasmessa all’indirizzo indicato e ricevuta dall’Amministrazione. La tesi difensiva dell’indirizzo errato e della certificazione generica non ha trovato conferma.
Ne consegue che la mancata concessione degli strumenti previsti dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022 si ripercuote sulla legittimità della prova scritta sostenuta ai fini dell’ammissione agli orali. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse azionato.
Dall’annullamento deriva l’obbligo per l’Amministrazione di attribuire al ricorrente tutti i vantaggi che discendono dal superamento del concorso, resi inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione. Le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.