Improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 1040 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivata dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla coltivazione del gravame integra una sopravvenuta carenza di interesse che determina la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Alla stregua degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia all’interesse opera sul piano processuale e preclude l’esame nel merito dei motivi di gravame. Ne consegue la conferma della sentenza impugnata, che resta ferma nella sua statuizione. La declaratoria in rito giustifica la compensazione delle spese del grado, specie in presenza di circostanze sopravvenute che connotano la vicenda. Ai fini del contributo unificato, è soccombente la parte appellante.
Il Fatto
Il Comune aveva adottato un’ordinanza di rimessa in pristino con demolizione di una pompeiana realizzata a fronte di un bar, dichiarando non sanabile l’opera. La società proprietaria aveva presentato una C.I.L.A. in sanatoria, sulla quale l’amministrazione aveva preso atto della non assentibilità, confermando l’ordine demolitorio. Il TAR Veneto, con sentenza n. 58 del 17 gennaio 2023, aveva accolto il ricorso della società e condannato il Comune alle spese.
Il Comune ha proposto appello, articolando motivi di error in judicando in ordine all’applicazione dell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, alla dimostrazione dell’integrazione dei parcheggi eliminati e all’art. 96 del Regolamento Edilizio Intercomunale. Si è costituito il socio accomandatario della società, nelle more estinta, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del gravame. Con memoria dell’11 dicembre 2025 l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, invocando l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione in via preliminare e la risolve sul piano processuale. La motivata istanza con cui l’appellante ha prospettato il venir meno dell’interesse, richiamando la sopravvenuta normativa intercomunale e l’estinzione della società ricorrente in primo grado, costituisce evenienza idonea a travolgere l’interesse alla coltivazione del gravame.
Il collegio richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa — Sez. V n. 3563 del 2014 e Sez. V n. 1258 del 2012 — e le norme di riferimento degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a.. Su questa base dà atto che la dichiarazione dell’appellante fa venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La conseguenza è duplice: la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma dell’impugnata sentenza. Il Consiglio non scende quindi all’esame dei tre motivi di gravame, che restano assorbiti dalla pronuncia in rito.
Quanto alle spese, il tenore della decisione ne giustifica la compensazione, suffragata dalle circostanze sopravvenute che connotano la vicenda. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, il collegio qualifica soccombente la parte appellante, con la conseguenza che su di essa grava il relativo onere.
Nota della Redazione
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