Parere obbligatorio della Soprintendenza e diniego di SCIA per opere in centro storico (TAR Puglia n. 626 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi edilizi in centro storico, il parere della Soprintendenza è legittimamente richiesto quando l’opera incida sugli elementi tipologici dell’edificato storico e sul prospetto, come nel caso di trasformazione di lastrico solare in terrazza praticabile con realizzazione di ringhiere e di altri elementi verticali opachi. Il riferimento alle prescrizioni del Piano particolareggiato per il risanamento conservativo, che rimandano all’acquisizione del parere per le lavorazioni non espressamente previste, costituisce titolo idoneo per l’intervento dell’Autorità di tutela paesaggistica. La valutazione negativa sulla compatibilità dell’intervento con i caratteri tipologici dell’edilizia storica non richiede la formale declaratoria di vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 d.lgs. n. 42/2004, quando la disciplina urbanistica locale imponga comunque la conservazione delle facciate e degli elementi architettonici di interesse ambientale. La comunicazione di non accettazione del deposito della SCIA, successiva al parere contrario della Soprintendenza, è tempestiva qualora i termini decadenziali decorrano dall’acquisizione del parere medesimo.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un edificio residenziale pluripiano nel centro storico di un Comune pugliese, presentava una SCIA per la realizzazione di una scala in ferro di collegamento tra due terrazze scoperte e la variazione di un lastrico solare in terrazza. Il Comune richiedeva il parere della Soprintendenza, che si esprimeva negativamente ritenendo la trasformazione del lastrico in terrazza una modifica dell’involucro in contrasto con gli elementi tipologici dell’edificato storico. Con successiva nota, il Comune comunicava la non assentibilità della SCIA.

Il ricorrente impugnava il provvedimento di diniego e il parere soprintendentizio, deducendo la violazione degli artt. 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004, il difetto di istruttoria e la carenza di potere della Soprintendenza, nonché la violazione dei termini procedimentali di cui all’art. 19 l. n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure proposte. In primo luogo, il Collegio ha escluso il vizio di incompetenza della Soprintendenza, rilevando che l’art. 9/P delle NTA del PUG e l’art. 62 del regolamento edilizio impongono il rinvio alle disposizioni del Piano particolareggiato per il risanamento conservativo, il quale prescrive la conservazione delle facciate e degli elementi architettonici di interesse ambientale e rimanda all’acquisizione del parere della Soprintendenza per le lavorazioni non previste. La realizzazione di una scala metallica e di ringhiere configura una modifica del prospetto, come emerso dalla tavola progettuale che mostrava elementi verticali opachi di altezza pari a 2,00 metri, tali da inibire la veduta sul lato nord.

Quanto al merito della valutazione, la Corte ha ritenuto legittimo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, il quale richiamava le precedenti criticità già segnalate per interventi eseguiti sul medesimo fabbricato, oggetto di ordinanza di ripristino e di un procedimento penale pendente. L’Autorità di tutela paesaggistica aveva correttamente rilevato che la trasformazione del lastrico in terrazza abitabile costituisce modifica dell’involucro in contrasto con gli elementi tipologici dell’edificato storico, valutazione questa che non richiede la presenza di un vincolo paesaggistico formale, essendo sufficiente la disciplina di tutela dettata dagli strumenti urbanistici locali.

Il Collegio ha altresì evidenziato che la pratica edilizia risultava priva della documentazione necessaria per qualificare l’intervento come rientrante tra quelli “privi di rilevanza” ai sensi dell’allegato C, punto A.2, della D.G.R. n. 1663 del 29 novembre 2022, non essendo stati allegati gli elaborati tecnici, grafici ed analitici atti a dimostrare la ricorrenza dei relativi requisiti.

Infine, il TAR ha rigettato la doglianza sulla violazione dei termini procedimentali, precisando che il termine per la comunicazione di non accettazione del deposito della SCIA decorre dall’acquisizione del parere della Soprintendenza, datato 8.8.2024, e che la relativa trasmissione al SUAP era avvenuta tempestivamente il 19.8.2024. La circostanza che le opere fossero già state eseguite in precedenza in violazione di un precedente parere soprintendentizio ha confermato, ad avviso del Collegio, la fondatezza dell’azione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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