Il dolo nella bancarotta documentale richiede verifica della qualificazione giuridica (Cass. pen. Sez. 5 n. 13135 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, nella nozione di omessa tenuta anche parziale delle scritture contabili, richiede il dolo generico e si differenzia dalla bancarotta fraudolenta documentale specifica, caratterizzata dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. In tema di bancarotta documentale semplice ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., la nozione di omessa tenuta di una o più scritture contabili non richiede la totale mancanza di annotazioni, potendo consistere anche nell’omessa annotazione di specifiche operazioni. Il giudice di merito, nel confermare la responsabilità penale per bancarotta documentale, deve compiutamente chiarire se la condotta sia inquadrabile nella fattispecie generica o in quella specifica, atteso che diversa è la natura del dolo richiesto. È viziata da motivazione apparente la sentenza che, a fronte di specifiche deduzioni difensive sulla limitata durata dell’incarico di amministratore e sulla successione di altri amministratori, si limiti ad affermazioni assertive senza indicare elementi idonei a disattendere la prospettazione della difesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 28 febbraio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pavia, riqualificava come bancarotta documentale semplice il fatto ascritto alla prima ricorrente, presidente del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, e confermava la condanna del secondo ricorrente, amministratore unico della medesima società, per bancarotta fraudolenta documentale generica. In primo grado, entrambi erano stati condannati per tale ultimo reato, per aver tenuto le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallita.
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati. La prima ricorrente deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo di aver ricoperto la carica per un periodo limitato e comunque cessato circa sette anni prima del fallimento, essendole succeduti due diversi amministratori, e di non aver potuto quindi consegnare la contabilità al curatore. Il secondo ricorrente denunciava il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e la mancata riqualificazione del fatto come bancarotta semplice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi, ravvisando il vizio di motivazione sia nell’affermazione di responsabilità della prima ricorrente sia in quella del secondo. Quanto alla prima, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’appello, dopo aver escluso la sussistenza di indici di fraudolenza e la specificità del dolo per l’imputata, si era limitata a ribadire che le carenze contabili riguardavano anche il periodo in cui ella rivestiva la carica, senza indicare alcun elemento per disattendere la deduzione difensiva, secondo cui l’omessa tenuta delle scritture andava imputata unicamente agli amministratori succedutisi, che nulla avevano contestato al momento del passaggio delle consegne.
In relazione alla posizione del secondo ricorrente, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non aveva compiutamente chiarito se avesse confermato la qualificazione giuridica del fatto come bancarotta fraudolenta documentale c.d. generica, con quel che ne consegue sul piano dell’elemento soggettivo, ovvero se avesse inteso riferirsi alla fattispecie specifica. Il giudice distrettuale, nel rimarcare il dovere dell’amministratore di conservare le scritture contabili e di istituirle ex novo se non rinvenute, aveva fatto richiamo a indizi di fraudolenza — quali l’ingente passivo fallimentare e le irregolarità contabili “verosimilmente funzionali all’occultamento e alla dissimulazione di atti depauperativi” — per i quali non vi era stata condanna né, a monte, contestazione, così sovrapponendo elementi propri della bancarotta specifica all’ipotesi generica contestata.
La Corte ha precisato che, mentre la bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, l’ipotesi della omessa annotazione di dati veri è caratterizzata da dolo generico. La sovrapposizione tra le due fattispecie rende la motivazione della sentenza impugnata non chiara e in ampia misura assertiva, non avendo la Corte territoriale verificato la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’ipotesi di reato effettivamente contestata e ritenuta. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano, assorbendo le censure relative alla mancata qualificazione del fatto come bancarotta documentale semplice.
Nota della Redazione
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