Riesame della pericolosità sociale e competenza del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 22991 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame della pericolosità sociale, ai sensi dell’art. 208 cod. pen., è procedimento incidentale rispetto a quello principale di esecuzione sospesa. Ad esso si applica la regola generale dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen., che radica la competenza territoriale presso l’ufficio di sorveglianza del luogo di detenzione. La competenza così determinata resta insensibile, in forza della perpetuatio jurisdictionis, ai mutamenti della situazione di fatto sopravvenuti dopo l’iscrizione del procedimento, compresi il trasferimento in altro istituto o la rimessione in libertà. Il conflitto negativo tra magistrati di sorveglianza è ammissibile ove si determini una situazione di stasi processuale.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Taranto, chiamato a pronunciarsi sull’accertamento della pericolosità sociale in relazione all’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, ha sollevato conflitto di competenza per territorio in favore dell’Ufficio di sorveglianza di Bari, sul presupposto che l’interessato fosse ristretto nel carcere di Trani al momento della domanda.
Il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva in precedenza declinato la propria competenza, ritenendo competente l’ufficio di Taranto in ragione del luogo di residenza del condannato. Si è così determinata una duplice dichiarazione di incompetenza, con trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte dichiara ammissibile il conflitto. Sussiste, infatti, una situazione di stasi processuale, disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen., derivata dal rifiuto formalmente manifestato da entrambi i magistrati di sorveglianza di conoscere del procedimento. Il conflitto tra magistrati di sorveglianza è ammesso secondo la costante giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte.
Nel merito, la Corte rileva che le opposte argomentazioni si fondano sull’applicazione di due regole diverse. Il Magistrato di Taranto invoca l’art. 677 cod. proc. pen. nel criterio del luogo di detenzione; il Magistrato di Bari richiama il comma 2 della stessa disposizione, che individua il criterio della residenza quando l’interessato non è detenuto o internato.
Il Collegio osserva che il procedimento di riesame della pericolosità sociale è incidentale rispetto a quello principale di esecuzione sospesa. Per il procedimento incidentale vale dunque la regola generale dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza all’ufficio di sorveglianza del luogo di detenzione. Ne discende la competenza territoriale del Magistrato di sorveglianza di Bari, con trasmissione degli atti e le comunicazioni di cui all’art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
La Corte precisa che la competenza così determinata non muta in ragione di eventi sopravvenuti nelle more del procedimento, quali il trasferimento in istituto penitenziario di altra circoscrizione o l’elezione di domicilio in diverso circondario. La competenza territoriale del procedimento incidentale si radica al momento dell’iscrizione del medesimo. Il principio della perpetuatio jurisdictionis è richiamato in termini consolidati, con espresso riferimento a Sez. 1, n. 57954 del 19.09.2018, e da ultimo a Sez. 1, n. 22257 del 17.04.2024.
Il conflitto negativo viene pertanto risolto in favore della competenza territoriale del Magistrato di sorveglianza di Bari.
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Nota della Redazione
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