Obbligo di ottemperanza per il bonus docenti riconosciuto dal giudice ordinario (TAR Lazio n. 9892 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia riconosciuto il diritto al bonus docenti. I presupposti della pretesa riconosciuta dal titolo esecutivo non sono sindacabili in sede di ottemperanza. L’obbligo di esecuzione sussiste decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. In caso di ulteriore inerzia, va nominato il commissario ad acta appartenente alla struttura dell’Amministrazione, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8432/2024, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare, tramite la Carta Elettronica, il bonus di 500 euro annui per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite in favore del procuratore antistatario. L’Amministrazione, pur costituitasi formalmente, non aveva provveduto all’esecuzione della statuizione di condanna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione risultava regolarmente passata in giudicato e notificata nelle forme di legge; era altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Sussisteva la competenza del tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.

A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza. Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, richiamata nel provvedimento, la pretesa della ricorrente è stata accolta. Il Collegio ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice ordinario non sono sindacabili in sede di giudizio di ottemperanza.

È stato pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, è stato nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.


Il Collegio non ha invece ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo l’eventuale richiesta a un successivo giudizio in caso di perdurante inottemperanza. Ha inoltre ravvisato una situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’Amministrazione, che non adempie all’obbligo di corrispondere le somme dovute per il bonus docente e non ottempera al giudicato, costringendo i creditori a instaurare un ulteriore giudizio. Ha disposto, pertanto, l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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