Procura alle liti generica e inammissibilità del ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 4126 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la procura alle liti, per essere qualificata come speciale, deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità giudiziaria adita e ogni altro elemento utile a individuare la controversia. La procura rilasciata su foglio analogico separato, della quale sia estratta copia informatica depositata telematicamente con il ricorso nativo digitale, non può ritenersi apposta in calce all’atto, difettando la relazione fisica tra i documenti e mancando la prova dell’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso. Tale carenza costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. e non consente la concessione dell’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025.
Il Fatto
Alcuni docenti a tempo determinato hanno agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore di euro 500 per ciascun anno scolastico di servizio. Con sentenza del 23 aprile 2024, il giudice ordinario ha accolto la domanda e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. Non avendo l’Amministrazione eseguito spontaneamente la pronuncia, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, notificato il 20 gennaio 2026. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, in sede di camera di consiglio, la possibile inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La mancata presenza dei difensori all’udienza non ha imposto l’adozione dell’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., in quanto l’avviso volto a provocare il contraddittorio non è necessario laddove il procuratore, non presenziando, rinunci tacitamente a controdedurre.
Nel merito, il TAR ha accertato che la procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, senza indicare né il giudice adito né gli estremi della sentenza da eseguire. Tale procura è stata ritenuta generica e inidonea, difettando dei requisiti richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. per la validità della procura speciale nel processo amministrativo. L’eccezione della procura apposta in calce al ricorso non è stata ritenuta estensibile al caso di specie, poiché la congiunzione fisica tra i documenti, che assorbe il requisito della specialità, non sussiste quando uno è informatico e l’altro analogico.
La Corte ha altresì escluso la sanabilità del vizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., posto che l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, da rinvenirsi al momento della sua proposizione. Quanto all’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., ne è stata esclusa la concedibilità, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
In conclusione, il ricorso, notificato il 20 gennaio 2026, è stato dichiarato inammissibile per carenza di procura speciale, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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