Rescissione del giudicato: la nomina di un difensore di fiducia non prova la conoscenza del processo; conta l’effettiva conoscenza, non la negligenza informativa (Cass. pen. 22610/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 22610/2026 (R.G. 9364/2026), camera di consiglio del 26 maggio 2026 — Presidente Di Stefano, Relatrice Licci.

Il principio di diritto

In tema di rescissione del giudicato (art. 629-bis cod. proc. pen.), a legittimare la dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato: non può automaticamente desumersi dalla negligenza informativa di chi, pur avendo nominato un difensore di fiducia, non ne abbia mantenuto i contatti, la volontà di sottrarsi al giudizio.

La nomina del difensore di fiducia e la notifica presso il domiciliatario sono solo alcuni degli indici che il giudice deve valutare in concreto (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.), con motivazione congrua; è esclusa ogni presunzione di conoscenza fondata su un non codificato onere informativo costante dell’imputato. Occorre accertare un effettivo rapporto processuale tra assistito e difensore.

Il fatto

La Corte d’appello di Torino rigettava l’istanza di rescissione del giudicato relativa a una condanna del Tribunale di Alessandria (art. 336 cod. pen.), divenuta irrevocabile nel 2019 all’esito di un processo celebrato in assenza. L’istante deduceva di non aver avuto conoscenza del processo, essendo nel frattempo rientrato all’estero.

La Corte territoriale desumeva la conoscenza dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione presso il difensore di fiducia domiciliatario, addebitando all’imputato la mancata cura dei rapporti con il difensore, il quale aveva peraltro rinunciato al mandato pochi giorni dopo la citazione.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso. Aderendo all’indirizzo di Sez. 5 n. 23670 del 2025 e Sez. 6 n. 44089 del 2024, e ai principi delle Sezioni Unite Ismail, ribadisce che presupposto per procedere in assenza è l’effettiva — non presunta né meramente legale — conoscenza della vocatio in ius. La volontaria sottrazione richiede condotte positive; la mera negligenza informativa non equivale alla volontà di non partecipare, pena il ritorno agli automatismi.

La nomina del difensore di fiducia è solo uno degli elementi rilevanti (art. 420-bis, comma 2), da valutare insieme alle modalità di notifica e agli atti compiuti dall’imputato; serve un effettivo rapporto processuale, non il mero dato formale dell’incarico e della notifica al domiciliatario. La stessa Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2023) esige ragionevoli sforzi dell’autorità e indizi precisi e oggettivi di conoscenza.

Nel caso, la Corte d’appello aveva operato per automatismo, trascurando il lungo tempo tra la nomina del difensore (2013) e la citazione (2018), la rinuncia al mandato pochi giorni dopo, la nomina di un difensore d’ufficio mai in contatto con l’imputato e l’allontanamento di quest’ultimo all’estero. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza e revoca la sentenza del 2018, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Alessandria per nuovo giudizio.

Implicazioni pratiche

Per la difesa: nei processi celebrati in assenza, la rescissione del giudicato è praticabile allegando gli elementi che smentiscono la conoscenza effettiva (rinuncia del difensore, assenza di contatti, irreperibilità o espatrio, tempo trascorso). Al giudice non basta l’automatismo nomina del difensore più notifica al domiciliatario uguale conoscenza.

Regola per accusa e giudice: la dichiarazione di assenza va motivata su indici effettivi e concreti, e l’onere di dimostrare la conoscenza (o il comprovato rifiuto) grava sull’autorità procedente. La negligenza informativa dell’imputato non colma il deficit probatorio sulla vocatio in ius.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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