Il soggetto estraneo all’ente non è legittimato al riesame senza procura speciale (Cass. pen. Sez. 3 n. 161 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l’indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell’interesse della persona giuridica. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.

Il Fatto

Con ordinanza del 25 febbraio 2025, il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse della società avverso il provvedimento del 18 settembre 2024, con cui il Tribunale di Lamezia Terme aveva disatteso l’istanza di dissequestro dello stabilimento produttivo, oggetto del decreto di sequestro preventivo emesso l’11 gennaio 2021 dal G.I.P. di Lamezia Terme, nell’ambito del procedimento penale in tema di violazioni ambientali instaurato a carico del direttore tecnico e dei componenti del consiglio di amministrazione della società.

Avverso l’ordinanza del Tribunale calabrese, la società, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che sono state eliminate le cause che avevano determinato l’emissione del provvedimento di sequestro, posto che la messa in ripristino dei macchinari, secondo le indicazioni dell’Autorità giudiziaria, ha fatto venir meno il potenziale pericolo di reiterazione della condotta illecita.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto un duplice aspetto. In via preliminare e assorbente, ha rilevato, in punto di legittimazione alla proposizione del gravame, che il ricorso (e prima ancora l’appello cautelare reale disatteso dal Tribunale del Riesame) è stato proposto nell’interesse della società in assenza della necessaria procura speciale.

Al riguardo, la Corte ha richiamato il principio elaborato da Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Rv. 286321, secondo cui, in tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l’indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame. Nella vicenda in esame, l’unica procura speciale in atti, rilasciata all’avvocato dall’indagato, è risultata del tutto generica quanto al suo oggetto, per cui non può ritenersi validamente instaurato il rapporto giuridico processuale, quantomeno con riferimento al giudizio di legittimità.

Quanto al secondo profilo di inammissibilità, concernente il merito del ricorso, la Corte ha richiamato la costante affermazione di Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile soltanto tramite lo specifico motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., come ribadito da Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710.

Nel caso di specie, rispetto alla conferma del rigetto dell’istanza di dissequestro, non è configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame adeguatamente illustrato le ragioni della propria decisione. In particolare, è stato rimarcato il pericolo che il libero godimento dello stabilimento sottoposto a sequestro possa consentire di riprendere la perpetrazione delle medesime condotte illecite, in ragione delle reiterate violazioni commesse dagli indagati e delle irregolarità riscontrate a seguito della revoca del precedente vincolo ablativo sulle quote societarie. Quanto ai lavori di regolarizzazione eseguiti nell’impianto, i giudici dell’impugnazione cautelare hanno replicato che non si tratta di elementi di novità dirimenti, posto che il regolare funzionamento dello stabilimento è assicurato dall’attività direttiva esercitata dall’amministratore giudiziario, mentre analogo affidamento non può essere riposto nei confronti dei responsabili aziendali.

Il percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata non presta il fianco alle doglianze difensive, concernendo le censure aspetti che ruotano nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo non deducibile con il ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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