Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove dichiarative (Cass. pen. Sez. II n. 10971 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente alla Corte di cassazione di rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né di adottare autonomi parametri di ricostruzione del compendio probatorio. È quindi inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di motivazione, proponga una ricostruzione alternativa dei fatti soltanto ipotetica o congetturale. In tema di prova dichiarativa, la valutazione frazionata della deposizione è ammessa soltanto se la parte ritenuta inattendibile non costituisca imprescindibile antecedente logico di quella ritenuta veritiera, e con adeguata motivazione delle ragioni della diversa valutazione. Le dichiarazioni della persona offesa, anche costituita parte civile, possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previo vaglio rigoroso di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 novembre 2023, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Pistoia il 16 novembre 2021 nei confronti dell’imputato per truffa aggravata e due episodi di estorsione aggravata, con continuazione, attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e condanna al risarcimento in separato giudizio, oltre a provvisionale immediatamente esecutiva.

Il difensore del condannato ricorre per cassazione deducendo vizi di motivazione sull’attendibilità delle persone offese, la mancata risposta alle censure d’appello, l’erroneo rigetto delle istanze di acquisizione documentale in grado di appello cartolare, la mancata assunzione di prove ritenute decisive e il giudizio di equivalenza tra circostanze.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i vizi di motivazione, richiamando il principio per cui, quando i giudici di appello esaminano le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e vi operano frequenti riferimenti, le due sentenze si saldano in un unico corpo argomentativo, come avvenuto nella specie, caratterizzata da doppia conforme.

Il Collegio ribadisce che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione, preferiti a quelli del merito perché ritenuti più plausibili: altrimenti la Corte si trasformerebbe nell’ennesimo giudice del fatto. Sono pertanto inammissibili le doglianze che colpiscono la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, o che sollecitano una diversa comparazione dei significati probatori.

Quanto all’attendibilità delle fonti dichiarative, la Corte richiama il principio della scindibilità della valutazione testimoniale, che impone di dare conto delle ragioni della diversa valutazione, e quello per cui è illegittima la valutazione frazionata quando la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell’altra. Nel caso concreto la truffa contestata non costituisce presupposto logico delle estorsioni, e il racconto della persona offesa è stato ritenuto credibile in entrambi i gradi, trovando riscontro nei prelievi bancomat e nelle altre movimentazioni economiche.

Sui motivi relativi alla mancata acquisizione di documenti e supporti informatici, la Corte osserva che la Corte territoriale ha motivato l’inammissibilità della produzione documentale non in originale e la non necessità delle prove, con corretta applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. Richiama quindi la nozione di prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che ricorre solo se l’assunzione avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.

Il motivo sull’art. 69 cod. pen. è dichiarato inammissibile per genericità, essendo corretta la valutazione della Corte di appello sulla genericità delle formule difensive e sulla condivisione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Nulla per le spese delle parti civili, perché il loro difensore si è limitato a chiedere conferma della sentenza senza contrastare specificamente i motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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