Annullamento d’ufficio oltre termine per falsa rappresentazione dei fatti (TAR Lazio n. 409 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio, il termine decadenziale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 non opera quando il provvedimento favorevole sia stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, ai sensi del comma 2-bis della medesima norma. In tale ipotesi l’amministrazione può annullare il provvedimento anche dopo la scadenza del termine, purché il contrasto tra la fattispecie rappresentata e quella reale sia rimproverabile all’interessato. La falsa rappresentazione, anche per omissione, può essere accertata direttamente dall’amministrazione con i propri mezzi, senza necessità di una previa sentenza penale. Ne deriva che non si configura alcun legittimo affidamento in capo al destinatario, con conseguente riduzione dell’onere motivazionale alla sola dedotta falsità, essendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità sussistente in re ipsa.

Il Fatto

Il ricorrente, socio di una cooperativa edilizia costituita da appartenenti alle Forze Armate e di Polizia ai sensi della legge n. 492/1975, otteneva nel 2002 l’assegnazione di un alloggio sociale nel Comune di Roma. Nel 2022, in occasione della richiesta di nulla osta al mutuo edilizio individuale, il Ministero avviava un procedimento istruttorio sulla posizione del socio.

All’esito, con provvedimento del 24 novembre 2023, l’amministrazione rigettava l’istanza di nulla osta e disponeva la revoca dell’assegnazione, rilevando che il ricorrente e la coniuge erano già proprietari di altro immobile abitativo nel medesimo Comune, ritenuto adeguato ai bisogni del nucleo familiare ai sensi dell’art. 31, lett. a), T.U. n. 1165/1938. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’atto impugnato come annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, con cui l’amministrazione ha riesaminato i presupposti dell’originaria assegnazione e ne ha disposto la caducazione nell’esercizio del potere di autotutela.

Quanto al primo motivo, il TAR ricostruisce la disciplina del comma 2-bis. La distinzione tra le due fattispecie contemplate dalla norma, separate dalla disgiuntiva “o”, consente l’annullamento oltre il termine quando il contrasto tra la fattispecie rappresentata e quella reale sia rimproverabile all’interessato. Il superamento del limite temporale è ammissibile anche a prescindere da un accertamento penale, quando il richiedente abbia rappresentato uno stato diverso da quello reale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 2329 del 2021 e Cons. Stato, Sez. II, n. 29 del 2025.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2025, ha affermato che l’ordinamento riconosce tutela all’affidamento solo se legittimo, ossia incolpevole e fondato sulla buona fede. L’eccezione del comma 2-bis è interpretata nel senso che il termine finale non opera quando la difformità sia imputabile esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale.

Nel caso concreto, l’assegnazione era stata deliberata sulla scorta di una falsa rappresentazione dei fatti: il ricorrente aveva omesso di dichiarare di essere già proprietario di altro immobile idoneo ai bisogni della famiglia. L’amministrazione ha appreso l’elemento solo nel procedimento avviato per il nulla osta al mutuo, sicché da tale momento va verificata la ragionevolezza del termine. Il provvedimento del novembre 2023 è dunque pienamente in termini.

Nessun affidamento poteva maturare, essendo la posizione del ricorrente sempre stata precaria, per effetto del precedente riesame e del successivo vaglio giurisdizionale. Il TAR rigetta anche il secondo motivo, escludendo la violazione del ne bis in idem: il precedente giudicato non preclude la riedizione del potere, purché esercitato secondo le indicazioni della motivazione. Quanto al terzo motivo, il preavviso di rigetto non era dovuto, non trattandosi di procedimento a istanza di parte. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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