Valutazione ASN e discrezionalità tecnica: l’insindacabilità del giudizio di non idoneità (TAR Lazio n. 9653 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non essendo invece censurabile nel merito in quanto non fungibile con quella dell’autorità amministrativa. La motivazione del provvedimento deve dare conto dell’analitica valutazione delle pubblicazioni scientifiche, della loro qualità complessiva — secondo i criteri di cui all’art. 4 D.M. n. 120/2016 — e dell’iter logico-giuridico che ha condotto all’esito negativo, ma non richiede che ogni criterio riceva ponderazione. La sufficiente motivazione del giudizio negativo, fondata anche su eventuali controdeduzioni rese in corso di giudizio, esclude i vizi di difetto di istruttoria e di contraddittorietà.

Il Fatto

La ricorrente, partecipante alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 10/L1 nell’ambito della tornata 2023-2025, aveva superato le verifiche oggettive sui requisiti soggettivi (3/3 valori soglia) e sul possesso di quattro titoli tra quelli prescelti dalla Commissione. Nonostante la valutazione positiva circa la coerenza delle pubblicazioni con le tematiche del settore, la Commissione — a maggioranza di 4/5 — aveva concluso per la non idoneità della candidata al conseguimento dell’abilitazione per la prima fascia.

La ricorrente impugnava il giudizio, deducendo che la Commissione avesse valorizzato un unico criterio, quello sub b) relativo ad originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, contraddicendo il verbale di insediamento e i criteri fissati dal decreto ministeriale, e lamentando il mancato svolgimento di un’adeguata istruttoria sulle opere scientifiche, con errori terminologici e travisamento dei fatti. Il Ministero si costituiva e resisteva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha ricostruito la disciplina di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 e al regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016, rilevando come la valutazione delle pubblicazioni costituisca esercizio di discrezionalità tecnica. Il giudice ha richiamato il quadro normativo di cui al D.M. n. 120/2016, che distingue tra criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e criteri di valutazione dei titoli, prevedendo che l’abilitazione venga attribuita ai candidati la cui produzione sia giudicata complessivamente di qualità elevata.

Il Collegio ha quindi verificato la motivazione del giudizio di non idoneità, riportando per esteso le valutazioni analitiche espresse dalla Commissione sulle singole opere. Ha osservato che il provvedimento impugnato aveva evidenziato le criticità riscontrate — la natura didattico-compilativa della monografia, la metodologia opinabile di alcuni contributi, la limitata significatività di altri, la mancata normalizzazione dei subcorpora — dando conto anche dei punti di forza della produzione scientifica, pur ritenuti non dirimenti.

La sentenza ha ritenuto che il giudizio collegiale costituisca sintesi dei giudizi individuali e che la motivazione sia chiara e inequivoca, non ravvisando alcun difetto di motivazione. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le valutazioni in materia di assenza di originalità e di natura compilativo-descrittiva delle pubblicazioni attengono alla discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità, irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà o travisamento — vizi non riscontrabili nel caso di specie. La mancata prevalenza di taluni criteri favorevoli rispetto ad altri non integra contraddittorietà, poiché la valutazione complessiva deve esprimere un giudizio unitario sulla maturità scientifica del candidato.

Il ricorso è stato pertanto respinto. La sentenza ha condannato la ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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