Il diploma di laurea vecchio ordinamento è titolo aggiuntivo anche se usato per l’ammissione (TAR Puglia n. 489 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale a ciclo unico, richiesti dal bando alternativamente alla laurea triennale quale titolo di ammissione, costituiscono comunque titolo di studio superiore e devono essere valutati tra i titoli aggiuntivi ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. L’omessa previsione in tal senso determina un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra concorrenti in possesso di percorsi di studi oggettivamente diversi. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non opera quando la lex specialis non consente di far valere il titolo superiore come ulteriore rispetto a quello minimo di accesso.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso indetto dalla Regione Puglia per 18 posti di “Specialista Risorse Economico-Finanziarie”, dichiarando come titolo di ammissione il diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio. Superate le prove, risultava collocato al 119° posto con 25,75 punti. Il ricorrente impugnava la determina di approvazione della graduatoria e l’art. 7 del bando, lamentando la mancata attribuzione di 1,5 punti aggiuntivi per il possesso della laurea a ciclo unico, titolo superiore alla laurea triennale richiesta come requisito minimo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto la censura relativa alla mancata valutazione del titolo di laurea come titolo aggiuntivo. Il Collegio ha rilevato che il bando, all’art. 2, ammetteva alternativamente sia la laurea triennale sia il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico, ma l’art. 7 — dedicato ai titoli valutabili — escludeva di fatto la valutazione del titolo superiore quando utilizzato per l’ammissione, generando una disparità di trattamento tra candidati con percorsi formativi oggettivamente diversi.
Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale — tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 3890 del 2022 e TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 12613 del 2021 — la Corte ha precisato che il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale a ciclo unico non possono non essere considerati titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare, con conseguente diritto al punteggio di 1,5 punti.
Quanto al principio di autoresponsabilità dichiarativa, invocato dalla difesa regionale, il TAR ne ha escluso l’operatività: la lex specialis non consentiva al candidato di dichiarare la laurea magistrale come titolo ulteriore rispetto alla laurea triennale, configurando un illegittimo impedimento che non può ricadere sul concorrente. La giurisprudenza contraria richiamata dalla Regione riguardava invece bandi che permettevano tale indicazione. L’illegittimità dell’art. 7 del bando è stata quindi dichiarata in parte qua, con annullamento degli atti conseguenti e riconoscimento del punteggio aggiuntivo.
Il secondo motivo — relativo alla mancata valutazione del titolo di preferenza per il figlio a carico — è stato invece respinto. L’art. 8 del bando richiedeva la trasmissione della documentazione entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta, e l’autocertificazione generica contenuta in domanda non poteva sostituire tale adempimento perentorio. Spese compensate per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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