Imbustamento dei verbali CdS delegabile a privati (TAR Lazio n. 408 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di imbustamento dei verbali relativi alle violazioni del Codice della strada costituisce fase meramente materiale e strumentale del procedimento di notificazione, non attinente al suo nucleo sostanziale, e può pertanto essere delegata a soggetti terzi, anche privati, senza violare l’art. 3 della legge 20 novembre 1983, n. 890. La norma primaria riserva all’ufficiale giudiziario la redazione della relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, ma non disciplina l’inserimento del verbale e della relata nel plico da consegnare all’ufficio postale. Ne consegue che il decreto ministeriale che consente l’affidamento a terzi di tali attività complementari è conforme al quadro normativo di riferimento, in coerenza con l’orientamento della Corte di cassazione.
Il Fatto
Un consorzio di enti pubblici, deputato alla gestione centralizzata delle notificazioni dei verbali del Codice della strada per una pluralità di enti territoriali, impugna il Decreto interministeriale dell’11 aprile 2024, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno, nella parte in cui consente di affidare a soggetti terzi privati l’attività di imbustamento dei verbali relativi alle violazioni accertate.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 890/1983, sostenendo che l’imbustamento appartenga al nucleo essenziale del procedimento di notificazione e debba restare riservato all’ufficiale giudiziario o all’operatore di polizia stradale, non essendo delegabile a terzi. Le Amministrazioni resistenti eccepiscono l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, chiedendone il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. Il consorzio agisce a tutela di un interesse individuale e differenziato, che assume leso dal contrasto del decreto con una norma primaria. L’atto generale impugnato determina, per effetto della disposizione contestata, l’immediata riduzione della possibilità per il consorzio di svolgere l’attività di notificazione in favore di più enti pubblici, essendo ora abilitati a svolgere le medesime funzioni anche soggetti privati. L’interesse a ricorrere è quindi concreto e attuale, con conseguente ammissibilità del ricorso.
Nel merito, la questione ruota intorno alla qualificazione dell’attività di imbustamento come fase meramente materiale e strumentale rispetto al procedimento di notificazione. L’allegato B del decreto impugnato, adottato in forza dell’art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, riserva agli organi di polizia stradale le attività tipiche di accertamento, convalida e sottoscrizione dei verbali, consentendo di affidare a terzi, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, solo attività manuali e complementari, tra cui la stampa dei verbali e il relativo imbustamento.
La Corte rileva che le contestazioni differite, ai sensi dell’art. 201, comma 3, cod. strada, devono essere notificate con le modalità del codice di procedura civile o a mezzo posta, secondo la legge n. 890/1983. L’art. 3 di tale legge impone all’ufficiale giudiziario di redigere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, ma non si pronuncia sull’attività specifica di imbustamento, consistente nell’inserimento del verbale e della relata nel plico da consegnare all’ufficio postale.
Ne deriva che la norma primaria invocata non qualifica l’imbustamento come segmento sostanziale della notificazione, trattandosi di fase accessoria. Il decreto impugnato non si pone quindi in contrasto con la normativa primaria, perché consente di delegare a terzi esclusivamente attività materiali di supporto. Il Collegio aderisce all’orientamento della Corte di cassazione, che in numerose pronunce ha ritenuto conforme al quadro normativo la delega delle attività intermedie di natura materiale, tra cui stampa, imbustamento e consegna dei plichi al servizio postale, non attinenti al nucleo sostanziale della notificazione.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori.
Nota della Redazione
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