Annullamento d’ufficio oltre i dodici mesi e sottotetti non sanabili (TAR Calabria n. 586 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio di una SCIA è illegittimo quando interviene oltre il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, non ricorrendo false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci, e quando l’amministrazione non dimostra un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, né opera il bilanciamento con l’affidamento del privato. È invece legittima la dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria del cambio di destinazione d’uso dei locali sottotetto quando l’altezza media ponderale non rispetta il limite minimo vigente al momento della presentazione, costituendo i requisiti di altezza una soglia invalicabile a tutela della salubrità dei locali. Il consolidamento del titolo originario determina l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione limitatamente alle opere da esso legittimate.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un lastrico solare in Catanzaro Lido, realizzava una copertura di circa 90 mq. con struttura in legno lamellare sulla base di una SCIA presentata il 31 maggio 2022. A seguito di sopralluoghi dell’ottobre 2024, il Comune contestava l’assenza del parere dell’Autorità di Bacino, il cambio di destinazione d’uso dei locali sottotetto e la realizzazione di una veranda in ferro e vetro.

La ricorrente presentava quindi una SCIA in sanatoria il 28 novembre 2024, sostenendo la legittimità del cambio di destinazione e comunicando la rimozione della veranda. Con determinazione n. 196 del 23 gennaio 2025 il Comune annullava in autotutela la SCIA originaria e dichiarava inefficace la sanatoria; con ordinanza n. 4 del 6 febbraio 2025 ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue l’esame della SCIA originaria da quello della SCIA in sanatoria, poiché solo dalla legittimità di ciascuna deriva la sorte dell’ordinanza di demolizione. Sulla prima, ritiene fondato il motivo di violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: la SCIA era stata presentata il 31 maggio 2022 e l’annullamento disposto il 23 gennaio 2025, oltre il termine di dodici mesi. Non ricorrono i presupposti del comma 2-bis, poiché le contestazioni si fondano su elementi già desumibili dal progetto e dalla documentazione depositata, rilevabili sin dal momento della presentazione.

La Corte esclude inoltre che l’intervento richiedesse il parere preventivo dell’Autorità di Bacino. L’area ricade in zona R2 del P.G.R.A. e l’art. 23 delle norme di attuazione non prevede tale parere per questa classificazione, limitandosi a divieti specifici non applicabili alla copertura di un lastrico solare. L’annullamento è illegittimo anche sotto un profilo concorrente: manca la dimostrazione di un interesse pubblico concreto e attuale. La motivazione comunale è generica e il richiamo alla corretta pianificazione si risolve nel solo ripristino della legalità, insufficiente a sacrificare l’affidamento del privato. Manca il bilanciamento degli interessi, come richiesto dalla Cons. Stato, sez. IV, n. 3631 del 2025. La SCIA originaria deve quindi considerarsi titolo consolidato.

Di segno opposto la valutazione sulla SCIA in sanatoria. La ricorrente invocava l’art. 49 della legge regionale n. 19/2002 e l’altezza media ponderale di 2,21 metri, ma al momento della presentazione i commi richiamati erano stati superati dall’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 25/2022, che fissa il limite a 2,40 metri. I requisiti tecnici di altezza, secondo la giurisprudenza richiamata (TAR Lazio n. 19379 del 2025), costituiscono una soglia invalicabile a tutela dell’igiene e della salubrità dei locali. La disposizione regionale invocata, inoltre, consentiva solo il recupero di volumi esistenti e non la creazione di nuovi volumi residenziali non conformi (Cons. Stato, sez. VII, n. 4980 del 2025; Cons. Stato, sez. VI, n. 3445 del 2018).

Ne deriva la legittimità della determinazione nella parte relativa all’inefficacia della sanatoria. Quanto all’ordinanza di demolizione, il consolidamento della SCIA originaria ne determina l’illegittimità derivata limitatamente alla copertura del lastrico solare, mentre permane la legittimità della sanzione relativa al cambio di destinazione d’uso; la rimozione spontanea della veranda rende l’ordinanza priva di oggetto su quel punto. Il ricorso è accolto parzialmente, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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