Punteggio numerico e motivazione nei concorsi a evidenza pubblica (TAR Calabria n. 582 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive ad evidenza pubblica il punteggio numerico attribuito dalla commissione sui singoli oggetti di valutazione assolve all’onere motivazionale quando l’apparato delle voci e sotto-voci fissato dalla lex specialis, con i relativi punteggi massimi, delimita il giudizio tra un minimo e un massimo e rende comprensibile l’iter logico seguito. Il verbale d’intesa sottoscritto tra amministrazione e ente locale non vincola la commissione giudicatrice né interferisce con la graduatoria definitiva, pena la compressione degli apprezzamenti discrezionali e la violazione del principio di imparzialità. La censura che si risolva nella sovrapposizione di una valutazione personale a quella dell’organo di valutazione è inammissibile, salvo che emerga ictu oculi irragionevolezza o illogicità.
Il Fatto
Un Comune partecipa a una procedura regionale per il finanziamento di progetti di valorizzazione dei borghi. La domanda viene giudicata “ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse” e collocata al novantaseiesimo posto della graduatoria definitiva, con un punteggio che l’epigrafe indica in 37,40 e la motivazione in 36,40.
Il Comune impugna il decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria, il decreto della graduatoria provvisoria, i verbali della commissione di valutazione e gli atti conseguenti, deducendo la violazione degli artt. 3, 11 e 12 della legge n. 241/1990, dell’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 e l’eccesso di potere. La Regione eccepisce irricevibilità e inammissibilità e chiede il rigetto. La tutela cautelare è respinta con ordinanza n. 238/2021 per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dal vaglio dei rilievi processuali, risultando il ricorso infondato nel merito. Sul primo motivo, relativo all’asserita illegittimità dei criteri elaborati dal medesimo soggetto che ha redatto l’avviso, la doglianza è inammissibile: non risulta impugnato l’avviso pubblico contenuto nel decreto n. 918/2018, che indica i parametri di attribuzione dei contributi, le modalità della procedura e i criteri di valutazione. Mancano inoltre censure sulla deviazione rispetto agli stessi criteri.
La procedura selettiva e la relativa disciplina integrano un atto gestionale, riconducibile alla sfera di attribuzioni dell’amministrazione attiva e non dell’organo politico. Il decreto di approvazione dell’avviso si fonda sulla delibera di Giunta n. 143/2011, di approvazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile, poi approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 140 del 7.11.2011 e prorogato con delibera di Giunta n. 234 del 30.05.2014.
Sul secondo motivo, l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale del procedimento ad evidenza pubblica. Il verbale di intesa sottoscritto tra le parti non può determinare alcun vincolo o interferenza con la procedura selettiva: diversamente si comprimerebbero illegittimamente gli apprezzamenti della commissione. Non è conferente il richiamo all’art. 11 della legge n. 241/1990, relativo agli accordi tra pubblica amministrazione e privato, né l’intesa è qualificabile come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15, poiché il finanziamento può essere riconosciuto solo all’esito della procedura selettiva.
Sull’ultima doglianza, le censure sono generiche e si concentrano sulla sovrapposizione di una valutazione personale a quella della Commissione. Nelle procedure selettive il punteggio numerico opera come sufficiente motivazione quando l’apparato di voci e sotto-voci, con i relativi punteggi, delimita il giudizio tra un minimo e un massimo e rende comprensibile l’iter logico (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 843 del 2023). Nella specie i criteri e sub-criteri con i massimali sono puntuali e adeguati. Le deduzioni sui punteggi degli altri Comuni costituiscono un inammissibile sconfinamento nel merito, non ravvisandosi ictu oculi, da uno scrutinio ab externo, evidenze di irragionevolezza o illogicità (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1583 del 2023). Il ricorso è respinto e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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