Ottemperanza per la Carta del docente: respinta l’astreinte, nominato il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 254 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., l’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato e la nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere, invece, respinta qualora ricorrano “altre ragioni ostative” autonome rispetto alla manifesta iniquità, quali la complessità del procedimento esecutivo, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura del beneficio non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, in sede di opposizione, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogargli il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con accredito della somma di complessivi euro 1.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 05.04.2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione.
Non avendo l’Amministrazione dato corso all’adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta, nonché l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin da ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigenti territoriali.
La domanda di condanna al pagamento dell’astreinte è stata, invece, respinta. In proposito, il TAR ha richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25.06.2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. introduce, accanto al limite negativo della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”, con specifico riferimento alle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio della pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti (SO.GE.I. e CONSAP) e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, qualificato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento del lavoratore, circostanza che riduce i presupposti per l’irrogazione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma liquidate in misura ridotta (euro 400,00) in ragione della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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