Reati di indole e disvalore sociale ostano alla concessione della cittadinanza (TAR Lazio n. 14197 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione può legittimamente valutare, ai fini del giudizio di integrazione nella comunità nazionale, anche fatti non oggetto di accertamento penale definitivo, purché emersi in sede istruttoria. I reati di indole, quali lesioni personali aggravate e minaccia, presentano una portata plurioffensiva che incide su beni primari della persona e sulle istituzioni dello Stato, configurando un indice sintomatico della personalità del richiedente. La remissione di querela non elide né il disvalore né la sussistenza della condotta contestata. Il requisito della residenza legale, di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, va inteso non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo, come periodo di osservazione in cui il naturalizzando deve dimostrare un comportamento senza mende.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante, presentava in data 1° dicembre 2021 istanza per la concessione della cittadinanza italiana. All’esito dell’istruttoria, il Ministero dell’Interno, con provvedimento del 22 aprile 2024, respingeva la domanda, previa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione dello status.
A sostegno del diniego, l’Amministrazione evidenziava la situazione penale a carico dell’istante, caratterizzata da una segnalazione del 2016 per i reati di minaccia e lesioni personali, una segnalazione del 2021 per lesioni personali e un decreto penale di condanna del 2022 per lesioni personali aggravate. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo eccesso di potere per falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria e falsa ricostruzione dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando il complessivo disvalore sociale delle condotte emerse a carico del richiedente. Il Collegio ha osservato che i fatti contestati — lesioni personali aggravate e minaccia, temporalmente non risalenti — integrano i reati di indole, connotati da una portata plurioffensiva che incide sia su beni primari della persona costituzionalmente tutelati sia sulle istituzioni dello Stato di cui il naturalizzando aspira a far parte.
La circostanza che la prima segnalazione non abbia avuto seguito processuale per intervenuta remissione di querela non è stata ritenuta dirimente. La remissione, ha chiarito il TAR, può avere alla base le più diverse motivazioni, rivelando più le intenzioni della vittima che quelle dell’autore del reato, e non elide né il disvalore della condotta né la sua sussistenza. L’Amministrazione, pertanto, ben può fondare le proprie valutazioni su fatti non oggetto di accertamento penale definitivo.
Particolare rilievo è stato attribuito alla prossimità temporale della condotta oggetto del decreto penale di condanna rispetto alla presentazione dell’istanza, pressoché coeva. Tale circostanza ha influenzato negativamente il giudizio prognostico sulla meritevolezza dello status, evidenziando la mancata acquisizione della consapevolezza e del desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza. La stabile occupazione e l’integrazione nella società locale sono state considerate condizioni ordinarie, necessarie ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza.
Il requisito della residenza legale è stato interpretato in senso qualitativo, come periodo di osservazione in cui il richiedente deve dimostrare di mantenere un comportamento senza mende nell’arco dell’ultimo decennio. La natura irrevocabile della concessione e la necessità che non sussista alcuna ombra di inaffidabilità del richiedente giustificano la particolare cautela dell’Amministrazione, compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza dopo un anno dal primo diniego.
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Nota della Redazione
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