Annullata l’autotutela, il giudice non può ridurre la portata degli atti reviviscenti (C.G.A.R.S. n. 384 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che annulla, per tardività del relativo esercizio, il provvedimento di autotutela, ripristina la situazione giuridica preesistente e non può ridefinirla. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente rimossi, che riacquistano piena efficacia con il contenuto e la portata loro propri. È pertanto ultrapetizione, e violazione del divieto di cui all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., la statuizione con cui il giudice interpreti restrittivamente il contenuto degli atti reviviscenti, invadendo la riserva di amministrazione. Annullato il provvedimento generale di autotutela per tardività, anche il successivo atto adottato in via consequenziale è affetto da illegittimità derivata e deve essere annullato.

Il Fatto

L’appellante è proprietaria di una unità immobiliare inserita in un complesso edilizio edificato in forza di concessioni edilizie del 1989, assistite da pareri paesaggistici favorevoli. Varianti successive furono autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico e su di esse la Soprintendenza espresse parere negativo nel 1995. In epoca seguente il Condominio presentò, per conto dei singoli proprietari, istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 25, comma 3, legge reg. Sicilia n. 16/2016 e domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 d.lgs. n. 42/2004.

All’esito dell’istruttoria la Soprintendenza adottò una perizia di stima nel dicembre 2020 e un parere favorevole nel marzo 2021. Con nota del 14 giugno 2023 annullò in autotutela tali atti, assumendo la deficitarietà dell’istruttoria originaria e una rappresentazione inesatta della vicenda autorizzatoria; seguì il diniego della posizione specifica dell’appellante. Il TAR Sicilia accolse il ricorso quanto al provvedimento generale di autotutela, ritenuto tardivo, ma respinse l’impugnativa del diniego, reputandolo autonomamente motivato; in motivazione precisò che gli atti favorevoli reviviscenti non contenevano un accertamento di compatibilità per l’intero progetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive il thema decidendum, secondo il principio del tantum devolutum quantum appellatum, alla legittimità della sola statuizione con cui il primo giudice ha interpretato restrittivamente la portata degli atti amministrativi favorevoli tornati in vigore per effetto dell’annullamento. Il motivo assorbente è quello che deduce il vizio di ultrapetizione.

La censura è fondata. L’art. 34, comma 1, cod. proc. amm. consente l’annullamento del provvedimento impugnato nei limiti della domanda; il comma 2 pone il divieto assoluto di pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il perimetro dell’intervento giurisdizionale è dunque il sindacato sulla legittimità del potere già manifestatosi, non la sostituzione all’Amministrazione né l’anticipazione di poteri futuri.

Accertata l’illegittimità dell’autotutela per violazione del termine di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, il sindacato doveva esaurirsi. L’annullamento produce la reviviscenza ex tunc degli atti rimossi, che riacquistano l’originaria efficacia con il contenuto e la portata loro propri. Il Collegio richiama i principi già affermati da questa Sezione nella sentenza n. 316 del 23 maggio 2025: il giudice che annulla l’autotutela, specie per esaurimento del potere, ripristina la situazione preesistente senza alcun potere di ridefinirla o modellarla.

La precisazione contenuta in sentenza costituisce invece un’indebita invasione della sfera di discrezionalità amministrativa: statuizione ultronea, eccedente i limiti del potere decisorio, e dunque un fuor d’opera, in contrasto con l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Essa non è funzionale alla definizione della controversia e anticipa una valutazione che appartiene solo all’Amministrazione.

Ripristinata la piena efficacia della perizia e del parere favorevole, viene meno il fondamento del provvedimento adottato in via strettamente consequenziale: anche quest’ultimo è affetto da illegittimità derivata e va annullato. L’accoglimento del motivo assorbe le ulteriori censure. La sentenza è riformata nella sola parte in cui ha respinto la domanda di annullamento di tale atto, con espunzione del passaggio motivazionale; resta fermo l’annullamento dell’autotutela. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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