Annullamento per vizio di motivazione non estende il giudicato ad altre annualità (Cass. civ. Sez. V n. 6259 del 09.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in sede giudiziaria di un avviso di accertamento per difetto di motivazione è una pronuncia che, pur passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie tra le medesime parti relative a diverse annualità del medesimo tributo, non involgendo il merito della pretesa tributaria. Il giudizio tributario di legittimità è soggetto al principio di autosufficienza del ricorso, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ.: chi censura la motivazione di un atto impositivo deve riportarne testualmente i passi assunti come erroneamente interpretati o pretermessi. Parimenti, chi deduca un giudicato esterno deve riprodurre il testo della sentenza che si assume passata in giudicato, non bastando il riassunto né la mera riproduzione di stralci o del solo dispositivo. L’obbligo motivazionale dell’atto impositivo è assolto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa negli elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum.
Il Fatto
La ricorrente impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania che, in controversia sull’impugnazione di un avviso di accertamento per IMU relativa all’anno 2015, ha rigettato il suo appello confermando la decisione di prime cure. Oggetto dell’accertamento un terreno sito nel Comune di Bellona, censito al catasto e qualificato come area fabbricabile, per un’imposta complessiva di poco inferiore a settemila euro.
La contribuente aveva contestato la determinazione della base imponibile e la motivazione dell’atto impositivo, richiamando precedenti pronunce di annullamento relative ad altre annualità. Il giudice di appello ha confermato la legittimità del calcolo, ritenendo la pretesa correttamente parametrata alla destinazione urbanistica del terreno. La controversia giunge in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, sostenendo che il valore dell’area non sarebbe stato determinato secondo i parametri normativi e che l’IMU richiesta sarebbe perciò arbitraria.
La Corte dichiara il motivo inammissibile e comunque infondato sotto un duplice profilo. Anzitutto il mezzo è carente di autosufficienza: nel giudizio tributario, chi censuri la congruità del giudizio sulla motivazione di un avviso di accertamento deve riportarne testualmente i passi contestati. L’avviso non è atto processuale ma amministrativo, e la sua legittimità è integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento. La mancata trascrizione integrale impedisce alla Corte ogni verifica nomofilattica.
Nel merito, la doglianza è disattesa. La motivazione della sentenza impugnata è in sintonia con l’orientamento secondo cui l’obbligo motivazionale, in materia di ICI e con argomentazioni valevoli anche per l’IMU, è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa negli elementi essenziali e di contestarne l’an e il quantum. L’indicazione, mediante prospetto analitico, dell’identificazione catastale, della superficie, del valore imponibile, dell’aliquota e dell’imposta liquidata assicura la completezza motivazionale dell’atto.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per non avere il giudice di appello riconosciuto il giudicato formatosi su talune sentenze che avevano annullato gli avvisi per altre annualità per carenza di motivazione. Il motivo è a sua volta inammissibile: esso non contiene alcuna trascrizione dei giudicati richiamati, non bastando il generico rinvio alla documentazione del fascicolo di prime cure. Il principio di rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza.
Ad ogni modo, le pronunce invocate sono caducatorie degli atti impositivi per vizio formale: l’accertamento della loro invalidità non si estende alle annate successive. L’annullamento per difetto motivazionale non espande il giudicato oltre il perimetro del giudizio in cui si è formato, con riguardo ad altri giudizi tra le stesse parti per diverse annate del medesimo tributo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.