Dichiarazione d’intenti tardiva e regime IVA di non imponibilità (Cass. civ. Sez. V n. 6258 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il regime di cessione all’esportazione in sospensione d’imposta di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, vigente ratione temporis, può essere legittimamente applicato dal cedente anche prima della ricezione della dichiarazione di intenti di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), del d.l. n. 746 del 1983, convertito con modificazioni in l. n. 17 del 1984, purché lo stesso dimostri la sussistenza di tutti i presupposti di fatto caratterizzanti detta cessione, trattandosi di disciplina derogatoria rispetto a quella ordinaria. Ai fini dell’esclusione del regime di favore non può attribuirsi alcuna rilevanza alla circostanza che le lettere di intenti degli esportatori abituali siano state ricevute dal cedente in data successiva a quella di emissione delle fatture contestate. In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, valutata in termini qualitativi e non di utilità, con onere probatorio a carico del contribuente.

Il Fatto

Nel 2018 l’Agenzia delle entrate redigeva un processo verbale di constatazione a carico di una società, a chiusura di una verifica fiscale relativa agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015. Al termine del procedimento, la società si avvaleva del ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, lett. b) quater, d.lgs. n. 472/1997, limitatamente ad alcuni rilievi del 2014, manifestando la volontà di non definire i restanti.

Nel 2019 l’Ufficio notificava un avviso di accertamento per il recupero a tassazione, per il 2014, di maggiori componenti impositivi, costi ritenuti non inerenti e IVA indetraibile, oltre a IVA erroneamente non addebitata. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, con sentenza n. 70/2023, respingeva l’appello. La società ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per asserita decisione ultra petitum, oltre alla violazione dell’art. 109 TUIR. La Corte lo ha ritenuto infondato: la pronuncia di merito, nel rispetto del chiesto e del pronunciato, ha affermato che la contribuente non poteva dedurre fiscalmente i costi inerenti all’attività della casa madre proprietaria del magazzino e della merce. Le censure sulla valutazione degli elementi considerati mirano a una rivalutazione nel merito, non consentita in sede di legittimità, e sono pertanto inammissibili.

Il secondo motivo contestava la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, lamentando il ricorso a un mero indizio privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e l’inversione dell’onere probatorio. Anche tale motivo è infondato.

La Corte ha ribadito che la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi all’esercizio dell’attività, senza valutazioni di utilità. La prova, in caso di contestazione dell’amministrazione finanziaria, grava sul contribuente, che deve documentare l’esistenza e la natura del costo e la sua concreta destinazione. In tema di prova per presunzioni, la valutazione del giudice di merito incontra il solo limite della probabilità, essendo sufficiente un canone di ragionevole probabilità secondo l’id quod plerumque accidit. Nel caso concreto, l’inerenza è stata esclusa perché il magazzino e la merce erano di proprietà della casa madre, e la maggiorazione dei prezzi di vendita, priva di giustificazione, è stata ritenuta remunerazione dei servizi di magazzinaggio e spedizione.

Il terzo motivo censurava la violazione dell’art. 8, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 1, d.l. n. 746 del 1983. La Corte lo ha accolto: il regime di cessione all’esportazione in sospensione d’imposta può essere applicato dal cedente anche prima della ricezione della dichiarazione di intenti, purché siano provati tutti i presupposti di fatto della cessione, trattandosi di disciplina derogatoria. Non può attribuirsi rilievo alla circostanza che le lettere di intenti siano state ricevute dopo l’emissione delle fatture contestate. Il ricorso è quindi accolto sul terzo motivo e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *