Principi di diritto (Massima) La motivazione è apparente, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Non è sufficiente una formula assertiva che aderisca a una delle tesi contrapposte senza spiegare le ragioni per cui l’altra debba essere disattesa. La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. e non può lasciare all’interprete il compito di integrarla mediante ipotetiche congetture. Ricorre nullità processuale anche quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, fondata su affermazioni inconciliabili oppure obiettivamente incomprensibile.
Il Fatto
La controversia nasceva da una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’anno d’imposta 2011. L’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la deduzione di euro 4.356,00, ritenendo che la somma versata dal contribuente alla coniuge costituisse contributo al mantenimento del figlio e, quindi, onere non deducibile ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), t.u.i.r.
Il contribuente sosteneva invece che l’importo fosse riferibile al contributo per il canone di locazione dell’abitazione destinata a residenza familiare, secondo quanto risultante da un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione deducendo, in via principale, la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo e ritiene assorbita la censura subordinata relativa alla qualificazione fiscale delle somme. Il punto decisivo riguarda quindi non la soluzione nel merito della questione tributaria, ma la struttura della motivazione della sentenza d’appello e la sua idoneità a rendere comprensibile il ragionamento decisorio.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la motivazione è soltanto apparente quando, pur esistendo materialmente nel testo della sentenza, contenga argomentazioni obiettivamente inidonee a rivelare le ragioni della decisione. In tale ipotesi l’interprete non può essere chiamato a ricostruire il percorso logico del giudice attraverso supposizioni o integrazioni. Il provvedimento richiama Cass. n. 1986/2025, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019 e Cass., Sez. Un., n. 22232/2016.
La motivazione è altresì apparente quando si limita a richiamare in modo astratto principi generali o disposizioni normative senza collegarli ai fatti concretamente dedotti in causa. In tale situazione non è possibile verificare perché il giudice abbia adottato una determinata soluzione né controllare l’esattezza e la logicità del ragionamento. La Cassazione richiama anche il parametro del minimo costituzionale della motivazione, che non è rispettato quando manchi l’esplicitazione del quadro probatorio o del percorso logico-giuridico utilizzato per giungere alla decisione.
Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale aveva trascritto parte del decreto del Tribunale che aveva modificato le condizioni della separazione e, sulla base di tale testo, aveva semplicemente affermato che l’importo di euro 300,00 mensili fosse riferibile al contributo per le spese di affitto in favore della coniuge e non al mantenimento del figlio.
Secondo la Cassazione, tale affermazione è apodittica. La sentenza non spiega attraverso quali passaggi interpretativi il contenuto del provvedimento giudiziale conduca alla qualificazione accolta. Soprattutto, non prende posizione sulla diversa ricostruzione proposta dall’Amministrazione finanziaria nei due gradi di merito.
L’Ufficio aveva infatti sostenuto che l’originario accordo tra i coniugi prevedesse la reciproca rinuncia a un assegno di mantenimento, in ragione dell’autosufficienza economica di entrambi, e che tale assetto non fosse stato modificato. Aveva inoltre valorizzato la circostanza che il pagamento mensile fosse temporalmente collegato al completamento degli studi o al raggiungimento di una determinata età da parte del figlio. Da questi elementi traeva la conclusione che la somma fosse destinata al mantenimento di quest’ultimo e non alla coniuge.
La CTR avrebbe quindi dovuto spiegare perché tale interpretazione fosse errata e perché dovesse invece essere accolta quella proposta dal contribuente. La semplice adesione a una delle due letture, senza confronto con gli argomenti contrapposti, non consente di ricostruire la ratio decidendi e integra il vizio di motivazione apparente.
La Corte ricorda che la nullità processuale sussiste non soltanto in caso di motivazione materialmente assente, ma anche quando essa sia meramente apparente, quando presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure quando risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. In tali ipotesi il vizio è denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Cassazione rileva inoltre che una precedente decisione della stessa Commissione tributaria regionale, relativa alla medesima questione ma a diverso anno d’imposta, era stata cassata senza rinvio nella stessa camera di consiglio. Tale circostanza non sostituisce tuttavia la ratio della decisione attuale, che resta fondata sull’insufficienza strutturale della motivazione della sentenza impugnata.
La motivazione deve rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Una formula meramente assertiva non soddisfa l’obbligo di motivazione quando non spiega perché una tesi venga accolta e quella contraria respinta.
La motivazione apparente determina nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Accolto il primo motivo, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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