Annullata l’ordinanza di cessazione dell’attività di ristorazione su area privata (TAR Sicilia n. 1387 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il sindaco ordina la cessazione dell’attività di vendita ai sensi dell’art. 22, sesto comma, della L.R. Sicilia n. 28/1999 presuppone l’accertamento dell’esercizio abusivo dell’attività. Ove risulti che l’impresa ha presentato una SCIA conclusasi positivamente, con ricevuta che costituisce titolo per l’avvio dell’attività, il presupposto dell’abusività è insussistente. Ne deriva il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di difetto di motivazione del provvedimento, che non spiega perché la segnalazione certificata non sia titolo sufficiente. Non è invocabile la natura vincolata del potere per sanare i vizi procedimentali ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, perché il potere di cessazione è espressione di discrezionalità.
Il Fatto
La società ricorrente esercita un’attività di ristorazione mediante auto-negozi autorizzati su un’area privata attrezzata, in forza di un contratto di comodato d’uso con la proprietaria dell’area. Il Comune ha adottato un’ordinanza con cui ha intimato la cessazione dell’attività, fondandola su una nota del Commissariato di P.S. relativa a violazioni in materia di lavoro, su una nota del Settore Pianificazione Urbanistica e sulla regolarità degli atti.
La società ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, deducendo tra l’altro eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui la società ricorrente non sarebbe titolare delle autorizzazioni prodotte, riferibili ad altre ditte. L’eccezione è superata dal rilievo che la ricorrente ha prodotto una nota, consegnata al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, dalla quale risulta che la pratica avviata si è conclusa positivamente con il rilascio di una ricevuta che costituisce titolo per l’avvio dell’attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività. Un titolo autonomo, dunque, preesisteva.
Tale circostanza produce effetti decisivi sul merito. Il Comune ha sostenuto che il provvedimento si fondava sull’assenza delle autorizzazioni. Ma è stato lo stesso Comune a precostituire le condizioni per il legittimo esercizio dell’attività, accogliendo la SCIA con comunicazione via PEC. Sussiste pertanto, in modo grave, il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e il vizio di difetto di motivazione: l’Amministrazione, pur richiamando l’istanza, non ha mai spiegato perché essa non fosse titolo sufficiente.
Il terzo motivo, incentrato sulla revoca, è respinto perché presuppone un intervento in autotutela, mentre l’ordine di cessazione è atto di amministrazione attiva, da valutare ai sensi dell’art. 21-octies, primo comma, legge n. 241/1990 e non dell’art. 21-quinquies.
Quanto alla proporzionalità, il Comune ha invocato la vincolatività dell’art. 22, sesto comma, L.R. n. 28/1999. Il Collegio osserva che la norma prevede la chiusura immediata solo in caso di svolgimento abusivo dell’attività, evenienza esclusa dal titolo formatosi con la SCIA. Il potere sindacale, semmai, si desume dai primi tre commi della stessa norma, che ne fanno espressione di piena discrezionalità.
Il quinto motivo è fondato. Dal verbale di accertamento non risulta alcun riferimento specifico al possesso delle autorizzazioni: il controllo ha avuto ad oggetto la regolarità della posizione lavorativa del personale. Non regge quindi l’argomento del carattere vincolato del potere, invocato per applicare l’art. 21-octies, comma 2. Il sesto motivo è invece infondato, perché il Comune non ha provveduto a norma dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008, ma del sesto comma dell’art. 22 L.R. n. 28/1999. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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