Ottemperanza al giudicato amministrativo e nuova motivazione del Comune (TAR Lombardia n. 1721 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica la conformità dell’atto amministrativo al giudicato, non la fondatezza nel merito della nuova determinazione. Quando la sentenza di annullamento ha censurato la motivazione dell’atto per la sua insufficienza, imponendo all’Amministrazione di pronunciarsi nuovamente e in modo motivato, l’ente dà esecuzione al giudicato adottando una nuova deliberazione sorretta da un percorso argomentativo analitico. Una deliberazione che espone in dettaglio le ragioni del rigetto dell’osservazione non è né lesiva né elusiva del giudicato. Eventuali vizi propri del nuovo provvedimento vanno fatti valere con l’ordinario giudizio di cognizione.
Il Fatto
Con sentenza n. 163 del 2023, passata in giudicato, il TAR per la Lombardia annullava in parte le deliberazioni del Consiglio comunale di esame delle controdeduzioni e di approvazione definitiva di una variante al Piano di Governo del Territorio. Il giudice aveva rilevato la limitatezza della motivazione con cui il Comune aveva risposto alle osservazioni dei privati, ritenendola talmente scarna da parere quasi inesistente.
Dopo il deposito della sentenza seguivano interlocuzioni tra le parti vincitrici e l’Amministrazione, che non sfociavano in un accordo. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità di atti contrari o elusivi del giudicato e la nomina di un Commissario ad Acta. Il Comune si costituiva, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità e comunque l’infondatezza del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto la portata del giudicato. La sentenza del 2023 aveva annullato le deliberazioni per insufficienza della motivazione e aveva imposto al Comune una nuova e motivata determinazione, senza però indicare nulla quanto al contenuto specifico della nuova decisione. Il TAR, in particolare, non si era pronunciato sulla fondatezza dell’osservazione al Piano né sulla sua accoglibilità.
Da qui la conseguenza centrale: incombeva all’Amministrazione indicare in dettaglio le ragioni della propria posizione sulle osservazioni. Il perimetro dell’ottemperanza resta dunque segnato dal vincolo di motivazione, non da un obbligo di accoglimento dell’osservazione.
Il Comune, con deliberazione consiliare n. 5 del 2025, si è pronunciato nuovamente sull’osservazione, respingendola sulla base di un percorso argomentativo ben più analitico di quello annullato. In particolare ha evidenziato che le modifiche chieste al piano attuativo hanno carattere sostanziale e richiedono l’attivazione di una variante al piano attuativo ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005, senza poter essere inserite in maniera irrituale in una variante al PGT.
Mediante tale deliberazione è stata data esecuzione al giudicato. Il Tribunale precisa che eventuali autonomi vizi della nuova deliberazione devono essere fatti valere attraverso un ordinario giudizio di cognizione: la sede dell’ottemperanza non si estende al sindacato sul merito della nuova scelta amministrativa. La deliberazione non appare pertanto né lesiva né elusiva del giudicato.
Il ricorso è in conclusione respinto in ogni sua domanda, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione del particolare andamento della controversia, caratterizzato dalle interlocuzioni tra gli esponenti e l’Amministrazione prima della proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.