Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 366 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la sentenza di condanna dell’Amministrazione al riconoscimento di un bene della vita assume un immediato valore conformativo-ordinatorio, che impone all’Amministrazione di far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va accolta nei limiti degli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
Il Fatto
Il contribuente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2843/2025 pubblicata il 10 aprile 2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo nominale di euro 500,00 per l’a.s. 2024/2025.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata ai fini dell’esecuzione in data 14 aprile 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che la sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio l’accoglie nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Assume quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure di quello effettuato dal commissario. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021, secondo cui l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 400,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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