Annullato l’atto presupposto cade la rettifica di valore (Cass. civ. Sez. V n. 9998 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, va interpretata restrittivamente, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia; essa non può essere applicata quando nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, dovendosi consentire l’effettività del sindacato sul merito. Sul piano sostanziale, intervenuto l’annullamento dell’atto di riqualificazione dell’operazione come cessione d’azienda, che costituisce il presupposto della rettifica di valore dell’azienda pretesamente ceduta, consegue la caducazione anche dell’avviso di liquidazione che individua la medesima base imponibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda un’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro notificato a una società, quale parte acquirente di un complesso aziendale ceduto da altra società, alla quale era stato notificato analogo avviso in qualità di venditrice. L’operazione si era articolata in un conferimento d’azienda, in una cessione di partecipazioni e in una successiva incorporazione. L’Ufficio, riqualificando unitariamente gli atti come cessione indiretta di azienda, aveva rideterminato la base imponibile.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia per aspecificità dei motivi. Contro tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola processuale richiamata in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi deve essere interpretata in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., perché si tratta di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Ogni qual volta l’atto esprima comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve essere consentita l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione.
L’Agenzia delle entrate, nell’atto di appello depositato ai fini dell’autosufficienza ex art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., aveva distintamente riproposto le argomentazioni disattese dal primo giudice, poste a sostegno della sostenuta legittimità dell’avviso e della congruità del valore imponibile considerato. Questo basta per ritenere sufficientemente specifico il gravame e il dissenso espresso rispetto alla decisione impugnata.
Superata la questione processuale, la Corte esamina il merito e richiama la sentenza n. 20073/2022 con cui è stata definita la controversia relativa all’atto di riqualificazione. In quella sede è stato ritenuto superato il precedente indirizzo di legittimità in materia di imposta di registro, per l’applicabilità retroattiva dell’art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986 nel testo novellato, ed è stato affermato che l’Amministrazione non aveva facoltà di riqualificare la sequenza di più atti nei termini unitari di cessione indiretta di ramo aziendale. Ciascuna operazione doveva essere valutata singolarmente e separatamente ai fini fiscali.
Da qui la conseguenza decisiva. Dall’annullamento dell’atto riqualificatorio, che costituisce il presupposto della rettifica di valore ex artt. 51 e 52, d.P.R. n. 131 del 1986, non può che derivare la caducazione anche dell’avviso di liquidazione impugnato, che individua la medesima base imponibile. Il ricorso è pertanto infondato nel merito. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della società contribuente.
Il Collegio precisa infine che l’obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo, nei casi di impugnazione respinta integralmente, non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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