Cessione d’azienda, avviamento e imposta di registro: le perdite non lo escludono (Cass. civ. Sez. V n. 10001 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sulla cessione d’azienda, l’esistenza di un valore di avviamento non può essere esclusa sulla sola base della circostanza che l’impresa abbia subito perdite negli esercizi precedenti o successivi al trasferimento. L’avviamento costituisce una qualità dell’azienda che si somma al valore degli altri beni in un’operazione che logicamente precede la detrazione delle passività, sicché non è aprioristicamente escluso né dall’esistenza né dall’ammontare di queste. La base imponibile, ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986, deve essere determinata al valore venale del complesso aziendale, in condizioni normali di mercato, con il metodo patrimoniale complesso ove risulti l’avviamento. È affetta da omessa motivazione la sentenza che aderisca per relationem alle conclusioni del consulente d’ufficio senza esplicitare la ratio decidendi.

Il Fatto

La vicenda riguarda una società che nel 2015 ha ceduto un ramo d’azienda, operante nel settore delle case di cura, a favore di altra società del gruppo. L’atto, registrato nel febbraio 2015, indicava un corrispettivo fondato sul valore di precedente conferimento risalente al 2013.

L’Agenzia delle entrate notificava avviso di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro, sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale della Campania, riformando la prima decisione, riteneva parzialmente illegittimo l’accertamento, aderendo al metodo patrimoniale semplice proposto dal consulente tecnico d’ufficio e valorizzando le perdite di esercizio. L’Agenzia ricorreva in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione. Il primo denuncia violazione degli artt. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 e 7 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR recepito il metodo patrimoniale semplice senza considerare l’avviamento. Il secondo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per assoluta carenza di motivazione, avendo il giudice d’appello disatteso per relationem le osservazioni critiche della difesa erariale.

I motivi sono accolti. La Corte rileva che la sentenza impugnata non distingue tra risultati negativi di esercizio e inattitudine dell’azienda a produrre reddito, questione che attiene proprio all’avviamento. Le perdite, in sé, non escludono l’attitudine del complesso a generare valore.

Il percorso argomentativo si fonda su un consolidato indirizzo: l’avviamento è componente del valore dell’azienda, costituita dal maggior valore che il complesso unitariamente considerato presenta rispetto alla somma dei valori dei singoli beni (Cass. n. 8642/2011, n. 28751/2005, n. 10893/1995). Il valore da assumere è il prezzo che il bene ha in comune commercio, prescindendo da situazioni soggettive e momentanee che possano deprimerlo o esaltarlo.

La Corte richiama Cass. n. 4732/2022 e Cass. n. 4318/2024, precisando che l’avviamento incrementativo può coesistere con perdite degli anni immediatamente precedenti o successivi e che la base imponibile può essere determinata, in presenza di avviamento, con il metodo patrimoniale complesso. Il dato rilevante è quello dei ricavi ottenuti dall’azienda, non l’utile di esercizio degli ultimi tre periodi d’imposta (Cass. n. 14336/2011, n. 10586/2011).

Quanto al secondo motivo, la Corte afferma che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo. Nella fattispecie la sentenza non esplicita adeguatamente la ratio decidendi.

La sentenza è cassata in relazione alla determinazione, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986, del valore in comune commercio del ramo d’azienda, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Sul valore del terreno si è formato giudicato implicito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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