Inammissibile il ricorso contro l’estratto di ruolo senza interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 21745 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021, selezionando i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, plasma l’interesse ad agire. Si tratta di condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere configurazione diversa anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato: nelle fasi di merito con il tempestivo ricorso alla rimessione in termini, nel grado di legittimità con il deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale, oppure, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IVA 1997. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria confermava, rilevando che la notificazione della cartella era ritualmente avvenuta e che il credito non era prescritto.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi. Resisteva l’Agenzia delle entrate. Il ricorso introduttivo della lite era stato proposto, pacificamente, contro un estratto di ruolo, perché il ricorrente assumeva di aver conosciuto i crediti erariali solo per quella via, a causa della dedotta nullità della notificazione della cartella.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire. Il Collegio dichiara di voler dare seguito al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022, secondo cui l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha plasmato l’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo.

La norma individua specifici casi nei quali l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. L’interesse ad agire è condizione dell’azione di natura dinamica: può assumere configurazione diversa, anche per effetto di norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.

Ne deriva che la disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti. In questi ultimi lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato. Nel merito ciò avviene attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione in termini, istituto applicabile anche al processo tributario. Nel grado di legittimità la dimostrazione passa dal deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., oppure fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale. Qualora occorrano accertamenti di fatto, la sede è il giudizio di rinvio.

Il ricorrente non ha fornito tale dimostrazione. Il ricorso introduttivo è quindi dichiarato inammissibile. Stante la sopravvenienza del novum normativo e della relativa interpretazione giurisprudenziale, la Corte compensa le spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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