Annullato diniego cittadinanza per omessa valutazione osservazioni art 10 bis (TAR Lazio n. 384 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 persegue una finalità collaborativa e deflattiva: le osservazioni dell’interessato in risposta al preavviso di rigetto devono essere effettivamente valutate dall’amministrazione procedente, perché solo tale ponderazione consente l’acquisizione di ulteriori elementi prima dell’adozione dell’atto conclusivo. È illegittimo il provvedimento di diniego che neghi valore alla partecipazione procedimentale sul falso presupposto del mancato invio delle osservazioni, non essendo sufficiente, a provare l’avvenuta ponderazione, il loro deposito in giudizio. Integrata la violazione dell’art. 10-bis, non è invocabile la sanatoria processuale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, che per espressa previsione non si applica al provvedimento adottato in violazione della medesima norma, con la conseguenza che il diniego deve essere annullato e la domanda risarcitoria respinta.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 14 luglio 2020 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Esperita l’istruttoria, il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda rilevando elementi di controindicazione di carattere penale emersi sul conto del coniuge convivente. Nel diniego l’amministrazione ha rappresentato che l’istante, pur avendo visualizzato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis dell’8 luglio 2024, non aveva trasmesso osservazioni, né le aveva trasmesse il difensore.
La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo la violazione dell’art. 10-bis e l’eccesso di potere sotto molteplici profili, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato la relazione difensiva depositata in giudizio. Il Ministero si è costituito contestando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura relativa alla lesione delle garanzie partecipative. La documentazione in atti prova che, in riscontro al preavviso di rigetto dell’8 luglio 2024, l’istante ha trasmesso la propria memoria difensiva con pec del 17 luglio 2024, all’indirizzo indicato e nel rispetto del termine assegnato. L’amministrazione non ha offerto idonea difesa, riconducendo a mero errore materiale il riferimento al mancato invio delle osservazioni.
Il Collegio esclude che il deposito in giudizio delle osservazioni basti a provarne l’avvenuta ponderazione. L’affermazione secondo cui l’istante “non ha trasmesso osservazioni, né il legale le ha trasmesse”, pur avendo visualizzato il preavviso, non consente di escludere la violazione dell’art. 10-bis. Né vale la contraddizione della relazione difensiva, che in un passo assume le osservazioni come esaminate e non sufficienti e in altro passo ne afferma la mancata ricezione.
La sentenza richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le osservazioni degli interessati devono essere valutate, in coerenza con la ratio collaborativa della disciplina. Il preavviso è inserito in SICITT l’8 luglio 2024, il riscontro è del 17 luglio 2024 e il provvedimento reiettivo è del 4 settembre 2024: il rispetto del termine, di carattere ordinatorio, e il lasso di tempo intercorso non giustificano l’omessa valutazione.
Integrata la violazione dell’art. 10-bis sotto il profilo dell’omessa considerazione delle controdeduzioni, la stessa incide sulla legittimità del provvedimento finale, che va annullato. Non è invocabile la sanatoria processuale ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: la novella del 2020 ha espressamente escluso che essa operi per il provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. L’accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento e restituisce all’amministrazione il potere di provvedere, con il solo vincolo conformativo del giudicato.
Assorbiti gli ulteriori profili, il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. La domanda risarcitoria è respinta: l’annullamento fondato su profili formali non contiene alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita, presupposto necessario del ristoro del danno. Le spese sono compensate tenuto conto della parziale soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.