Valutazione collegiale dei coefficienti in gara viola l’autovincolo del disciplinare (TAR Lombardia n. 2169 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di servizi, la clausola del disciplinare che impone a ciascun commissario di attribuire singolarmente e in via discrezionale un coefficiente per ogni sub-criterio di valutazione, riservando alla Commissione la sola media aritmetica dei coefficienti, costituisce un autovincolo posto a presidio dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio dei concorrenti. La Commissione che stabilisca in via collegiale e anticipata i coefficienti da riportare nelle schede dei singoli commissari viola tale regola di gara. Il vizio ha natura strutturale e portata caducante, inficiando in radice l’operato dell’organo valutativo e tutte le successive valutazioni. Chi lo deduce non è tenuto alla prova di resistenza, non potendosi pretendere la dimostrazione dell’esito utile diverso che l’offerta avrebbe conseguito ove la Commissione avesse operato correttamente.

Il Fatto

ARIA s.p.a. ha indetto una procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per il servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari in favore degli enti del servizio sanitario regionale, con base d’asta complessiva per sessanta mesi. La ricorrente ha partecipato per tutti i lotti, collocandosi in posizioni non utili all’aggiudicazione.

La determinazione di indizione è stata annullata dalla Sezione con sentenza n. 1248/2022. Il RUP, con nota del 20.6.2022, ha disposto l’annullamento integrale del lotto 2 e la rideterminazione del lotto 4, proseguendo la gara secondo le originarie regole. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione con ricorso introduttivo e, dopo la riedizione del lotto 3 a seguito di sentenze di primo e secondo grado, ha proposto motivi aggiunti avverso la nuova determinazione di aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di rito. Accoglie quella di tardività del deposito della memoria di una resistente, ritenendo che, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. in combinato disposto con le norme di attuazione, il deposito oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile si consideri effettuato il giorno successivo.

Sul ricorso introduttivo, il Tribunale rileva che l’atto impugnato è stato sostituito dalla successiva determinazione di aggiudicazione, sicché il gravame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio individua l’atto effettivamente lesivo della posizione dedotta nella nota del RUP che ha rimodulato i lotti senza rieditare la gara. Poiché quella nota è stata impugnata solo formalmente, senza censure, e oltre il termine di decadenza, il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse: solo l’annullamento della nota avrebbe consentito la riedizione della gara su basi nuove.

Passando al secondo motivo, il Tribunale esamina il meccanismo di attribuzione dei punteggi previsto dal disciplinare, che impone una duplice fase: attribuzione individuale e discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun commissario, poi calcolo collegiale della media aritmetica. Dai verbali emerge che, su numerosissime operazioni di valutazione, i tre commissari hanno attribuito coefficienti identici in misura soverchiante, con divergenze limitate a pochissimi casi.

Tale identità costituisce indizio idoneo a presumere, secondo la regola del più probabile che non, una decisione concordata a monte sull’attribuzione dei punteggi. La Commissione ha quindi invertito l’ordine procedurale imposto dalla lex specialis, decidendo in via collegiale i coefficienti e distribuirli poi nelle schede individuali. Le operazioni collegiali non sono di natura valutativa ma materiale, e non possono sostituire la valutazione discrezionale dei singoli commissari.

Il vizio è strutturale e non richiede prova di resistenza, come confermato dai precedenti richiamati. La determinazione di aggiudicazione è pertanto annullata, con obbligo per la stazione appaltante di rinnovare le fasi viziate. Non risultando stipulata la convenzione, il Collegio non si pronuncia su inefficacia e subentro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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