Cittadinanza italiana e notizie di reato legittimano il diniego (TAR Lazio n. 880 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992 n. 91, il provvedimento di diniego costituisce espressione di una valutazione ampiamente discrezionale di alta amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti del controllo estrinseco. L’Amministrazione può fondare il rigetto su una pluralità di vicende penali, anche non definite con sentenza di condanna e risalenti nel tempo, valutate non atomisticamente ma nel loro intreccio reciproco, quali indici della personalità del richiedente e della sua inaffidabilità. Le valutazioni amministrative si pongono su un piano autonomo rispetto a quelle penali, in applicazione del principio di pluriqualificazione dei fatti giuridici, non rilevando gli esiti del parallelo iter processuale. Il diniego non è irragionevole né sproporzionato quando l’interesse legittimo pretensivo del richiedente recede dinanzi alla preminente esigenza di tutela dell’ordine pubblico e dei principi fondamentali della convivenza sociale.
Il Fatto
Il ricorrente, di origine tunisina, presentava il 2 dicembre 2016 domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Nel corso dell’istruttoria emergevano a suo carico plurime vicende penali, alcune delle quali definite con archiviazione per prescrizione, altre con decreto penale o sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Il Ministero dell’Interno, dopo aver inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge 7 agosto 1990 n. 241 e acquisito un’ulteriore segnalazione del novembre 2020, respingeva l’istanza con decreto del 18 ottobre 2021, notificato il 23 novembre 2021.
Il richiedente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, contestando il difetto di istruttoria e l’omessa ponderazione della misura del disvalore dei precedenti, peraltro risalenti nel tempo. L’istanza cautelare era respinta per assenza del periculum in mora. Il Ministero si costituiva in giudizio e depositava la documentazione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura dell’atto di concessione della cittadinanza. La residenza decennale nel territorio costituisce solo il presupposto per proporre la domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale delle ragioni del richiedente e delle sue possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il conferimento dello status civitatis integra un atto di alta amministrazione, condizionato a un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente.
Da tale qualificazione discende il limite del sindacato giurisdizionale. Il giudice amministrativo verifica la ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, la veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione.
Nel caso concreto il Collegio ritiene che il Ministero abbia legittimamente esercitato il proprio potere. A sostegno della non manifesta irragionevolezza del diniego depongono la pluralità e, in taluni casi, la gravità dei reati contestati in un arco temporale particolarmente esteso e il loro rilievo, se valutati non atomisticamente ma nel loro intreccio reciproco, ai fini di un giudizio globale sulla personalità dell’autore.
La Corte afferma il principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici: le valutazioni sull’accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto in sede amministrativa. Le risultanze fattuali possono quindi essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del procedimento penale, non ostando il principio di presunzione di innocenza, come precisato dal Consiglio di Stato in relazione alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, ai fini della cittadinanza, rileva anche l’area della prevenzione dei reati e di ogni situazione di astratta pericolosità sociale, con apprezzamenti sulla condotta di vita del naturalizzando. Il diverso rigore probatorio tra i due piani — oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale, fondato sospetto nel diniego della cittadinanza — si giustifica per il quid pluris rappresentato dall’attribuzione dei diritti politici. Il comportamento complessivo del ricorrente è stato pertanto valutato come indice di inaffidabilità, con giudizio prognostico non irragionevole né sproporzionato. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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